Il disegno di legge di Bilancio 2025, attualmente all’esame della Camera, introduce nuove regole per la deducibilità dei costi di vitto, alloggio e viaggio.
In attesa dell’approvazione della legge finanziaria per l’anno 2025 suscita sicuro interesse l’introduzione dei nuovi requisiti di deducibilità dei costi sostenuti in riferimento a vitto, alloggio, viaggi e trasporti, ossia le voci che più comunemente vanno a comporre le note spese tanto dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi.
Attraverso l’articolo 10 del disegno di legge attualmente in fase di discussione parlamentare, si è proceduto ad intervenire trasversalmente in tutte quelle norme del TUIR (D.P.R. 917/1986) che disciplinano, sia pure in riferimento a diversi contesti, il tema della deducibilità delle categorie di costo sopra individuate.
È bene osservare che detta modifica non tocca gli aspetti di identificazione della tipologia di citati costi e quantificazione della quota deducibile, dal momento che la previgente formulazione degli articoli del Testo Unico viene conservata, conoscendo piuttosto una sua integrazione.
Il contenuto della riforma
L’oggetto della modifica consiste nell’introduzione di una previsione generale tramite cui si concede la possibilità di dedurre detti costi o di neutralizzare la valenza reddituale dei relativi rimborsi per il personale dipendente, solo nel caso in cui le spese di vitto, alloggio, trasporto e viaggio, così come identificati dalla norma, siano state sostenute tramite versamento bancario o postale, o comunque tramite ogni altro mezzo di pagamento tracciabile, come previsto dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, diverso dunque dal denaro contante.
Detta previsione, avente portata generale, vale ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR), dal momento che i rimborsi relativi alle spese sopra identificate non concorrono alla formazione del reddito imponibile qualora appunto si sia provveduto al sostenimento di detti costi tramite i mezzi tracciabili di pagamento sopra identificati.
La medesima disciplina guida la deducibilità di questa categoria di costi in riferimento alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR), al trattamento delle spese per prestazioni di lavoro, con riferimento dunque al tema delle trasferte (art. 95 TUIR), e in relazione al trattamento delle spese di rappresentanza (art. 108 TUIR).
In questi casi, la deducibilità del costo è ammessa solo in caso di sostenimento delle spese tramite mezzi di pagamento tracciabili, diversi dal denaro contante.
Il tenore letterale della norma porta a considerare rientranti nell’obbligo di pagamento tracciato, pena l’indeducibilità solo i costi espressamente indicati dalla norma (vitto, alloggio, viaggi e trasporti) e non altre eventuali voci di costo non espressamente indicate sostenute magari tramite contante.
Detta nuova disciplina dispiega i suoi effetti ai fini delle imposte dei redditi, ossia IRES e IRPEF e anche ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2025.
Il tema della tracciabilità
È evidente che l’approccio adottato in relazione alla modifica normativa in commento risulti essere quanto meno restrittivo, dal momento che si condiziona la deducibilità di un costo alla scelta del mezzo di sostenimento della relativa spesa. Dal momento che è possibile dimostrare la sussistenza di un costo anche tramite il pagamento effettuato in contanti, è agevole osservare che si è scelto di agevolare l’attività di controllo sul trattamento fiscale di detti costi rispetto alla libera gestione dei mezzi di pagamento da parte del contribuente.
Risulta condivisibile rimuovere ogni ostacolo all’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili ma, al contempo, limitare la deducibilità del costo in relazione al mezzo di pagamento scelto presenta, almeno da punto vista teorico, spazi evidenti di criticità. Infatti, la deduzione del costo non dev’essere considerata una “agevolazione” di cui gode il contribuente, il quale ha sempre e comunque l’onere di dimostrare l’esistenza del costo sostenuto, esperibile anche qualora abbia proceduto al pagamento tramite contante.
È comunque indubbio, dal punto di vista pratico, che ricondurre lungo questo binario la deducibilità delle note spese comporti evidenti vantaggi, anche perché detti strumenti offrono maggiori possibilità di controllo, non solo da parte dell’Amministrazione fiscale, ma anche da parte degli operatori economici, specie in quei casi in cui le note spese costituiscono una voce importante nell’ambito della gestione amministrativa interna.
Infine, è bene ricordare che il sindacato di deducibilità di detti costi non si limita solo al mezzo di pagamento tracciabile, il quale ne rappresenterà una condizione necessaria ma non sufficiente, ma si baserà comunque sui criteri di congruità e inerenza, ai sensi dell’art. 109 TUIR, che già regolano l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
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