Pace fiscale con sette diversi codici tributo per la definizione agevolata delle liti tributarie: le regole per pagare con modello F24 sono state pubblicate il 21 febbraio 2019 con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E
Pace fiscale, regole al completo con la pubblicazione dei codici tributo per la definizione agevolata delle liti tributarie.
Sarà necessario pagare mediante il modello F24 le somme dovute per la definizione agevolata delle controversie pendenti, misura per la quale la scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 maggio 2019.
Il 18 febbraio l’Agenzia delle Entrate aveva pubblicato le istruzioni in merito alla pace fiscale delle controversie tributarie ed oggi, con la risoluzione n. 29/E, vengono forniti i codici tributi da indicare nel modello F24.
La scadenza per pagare la prima rata o l’importo complessivo dovuto (qualora inferiore a 1.000 euro) è fissata sempre al 31 maggio. Il codice tributo da utilizzare varia in base alla tipologia di imposta definibile.
Pace fiscale liti tributarie, ecco i codici tributo per pagare
Dopo la pubblicazione del modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie, l’Agenzia delle Entrate arriva al dunque con la pubblicazione dei codici tributo da utilizzare per pagare le somme scontate grazie alla pace fiscale.
Sono sette i codici tributo contenuti nella risoluzione del 21 febbraio 2019, che i contribuenti dovranno esporre nella sezione “ERARIO” avvalendosi delle seguenti istruzioni:
Codice ufficio | Codice atto | Codice tributo | Denominazione codice tributo | Rateazione/Regione/Prov./mese rif. | Anno di riferimento |
---|---|---|---|---|---|
COMPILARE | NON COMPILARE | PF30 | IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | NON COMPILARE | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | PF31 | Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | NON COMPILARE | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | PF32 | Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | NON COMPILARE | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | PF33 | IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome) | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | PF34 | Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome) | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | PF35 | Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni) | AAAA |
COMPILARE | NON COMPILARE | PF36 | Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018 | CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni) | AAAA |
Per ulteriori dettagli si allega di seguito la risoluzione n. 29/E dell’Agenzia delle Entrate:
Pace fiscale con importo da pagare variabile
Non tutti dovranno pagare la stessa somma. La pace fiscale prevista per le controversie tributarie prevede sconti variabili in base al grado del giudizio.
Così come indicato nel provvedimento del 18 febbraio, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del:
- 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP,
- 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018,
- 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado,
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado,
- 5% del valore per le controversie tributarie pendenti in Cassazione al 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
In tutti i casi è prevista la possibilità di pagamento a rate esclusivamente qualora l’importo dovuto, a seguito dello stralcio e dello sconto di sanzioni ed interessi, sia inferiore a 1.000 euro.
In ogni caso, sia per la prima rata che per il versamento dell’intera somma, la prima scadenza da tenere a mente sarà quella del 31 maggio 2019.
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