Pace fiscale, domanda entro il 31 maggio 2019 per la definizione agevolata delle liti pendenti. Sarà possibile pagare a rate soltanto nel caso di importi maggiori di 1.000 euro. Tutti i dettagli nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 febbraio.
Per la definizione agevolata delle controversie pendenti la scadenza per fare domanda è fissata al 31 maggio 2019.
È questo il termine ultimo per l’adesione alla pace fiscale delle liti tributarie. Il modulo di domanda e le relative istruzioni sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 18 febbraio 2019.
Tra i dettagli, è previsto che sarà possibile pagare a rate soltanto le controversie il cui valore sia d’importo superiore a 1.000 euro mentre, in tutti gli altri casi, la scadenza per il versamento della somma dovuta è fissata al 31 maggio.
Nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole su importi e percentuali da pagare, variabili in base al grado di giudizio. In tutti i casi, per l’accesso alla pace fiscale, è necessario che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
Pace fiscale, definizione agevolata liti pendenti: domanda entro il 31 maggio 2019
La definizione agevolata delle controversie pendenti rientra tra le misure disciplinate dal Decreto Legge n. 119/2018 che ha introdotto l’ampio progetto della pace fiscale.
Potranno essere definite in modalità agevolata le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio.
Il modulo per fare domanda è stato pubblicato con il provvedimento del 18 febbraio. Bisognerà tenera a mente la scadenza del 31 maggio, termine non solo per l’invio dell’istanza, ma anche per il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Tra le indicazioni fornite, l’Agenzia delle Entrate ricorda che per aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali bisognerà presentare una domanda per ciascuna delle controversie definibili.
Pace fiscale con sconto variabile per le liti tributarie
Il vantaggio della pace fiscale per le controversie tributarie è variabile ma in ogni caso sarà richiesto il pagamento della sola quota contestata dall’Agenzia delle Entrate e senza sanzioni ed interessi.
In particolare, i contribuenti che aderiscono alla procedura agevolata possono definire le liti pendenti con il pagamento del:
- 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP,
- 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018,
- 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado,
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado.
Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl), per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Tutte le istruzioni per il calcolo dell’importo dovuto sono contenute nel modello di domanda precedentemente allegato. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019:
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