Spetta la reversibilità a chi ha già una pensione? Sì, ma non sempre (ed entro certi limiti).
Se viene a mancare il coniuge del pensionato o della pensionata è possibile beneficiare di una doppia pensione.
Il nostro ordinamento, infatti, consente di cumulare la pensione di vecchiaia (o anticipata) con quella di reversibilità, pur mettendo in conto la possibilità che il secondo assegno venga tagliato. Infatti, quando il trattamento diretto percepito da chi “eredita” la pensione del coniuge defunto supera una certa soglia, pari a 3 volte il trattamento minimo, scatta una decurtazione più o meno consistente.
A tal proposito va sottolineato che per determinare se la pensione di reversibilità debba essere tagliata o meno non si considera solamente la pensione, ma tutti gli altri redditi individuali del familiare superstite che beneficia di tale prestazione.
La soglia reddituale entro cui l’importo della pensione di reversibilità non subisce tagli viene rivista ogni anno, visto che questa dipende, come visto sopra, dal trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti il quale è soggetto a rivalutazione periodica. Vediamo, dunque, in quali circostanze la pensione di reversibilità oltre a essere compatibile con la pensione di vecchiaia è anche interamente cumulabile.
Le regole per la pensione diretta più la reversibilità
Veniamo, dunque, alla cumulabilità della pensione di reversibilità con l’eventuale pensione. Partiamo dal caso del coniuge superstite che oltre a percepire la pensione di vecchiaia per se stesso fa richiesta anche della pensione di reversibilità per l’altro coniuge defunto.
Come noto, al coniuge spetta una quota pari al 60% della pensione percepita dal pensionato venuto a mancare. Tuttavia, in presenza di redditi personali che superano determinati limiti, questa quota può essere ulteriormente ridotta del 25, 40 o 50%.
Nello specifico, ecco quali sono i limiti e la misura dei relativi tagli aggiornati al 1° gennaio 2024:
- 25% tra le 3 e le 4 volte il trattamento minimo di pensione, ossia entro la soglia che va da 23.345,73 euro a 31.127,64 euro;
- 40% tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo, quindi sopra i 31.127,64 euro ma entro i 38.909,55 euro;
- 50% sopra le 5 volte, ossia oltre la soglia di 38.909,55 euro.
Come anticipato, nel calcolare il reddito individuale si tiene conto non solo di un’eventuale altra pensione, come può essere quella di vecchiaia, ma anche di altri redditi soggetti a tassazione Irpef.
L’unico caso in cui, anche in presenza di redditi che superano il limite sopra indicato, la pensione di reversibilità non si riduce, è quando il coniuge superstite ha nel suo nucleo familiare figli minori, studenti o inabili al lavoro.
Quando la pensione di reversibilità è incompatibile con la pensione di vecchiaia
Non sempre la pensione di vecchiaia è compatibile con la reversibilità. Se nel caso del coniuge superstite, anche se separato o divorziato, non ci sono vincoli ma solo limiti per un eventuale taglio, non è così per la pensione di reversibilità che spetta ai genitori del dante causa, oppure ai suoi fratelli o sorelle.
Come normativa vuole, infatti, in assenza di coniuge e figli - o qualora questi non ne abbiano diritto - la pensione di reversibilità può spettare anche ai genitori del defunto, i quali hanno diritto a una percentuale che va dal 15% (in caso di un solo genitore) al 30% (per i due genitori). Requisito essenziale affinché questi possano avere diritto alla pensione di reversibilità del figlio, però, è quello per cui - oltre ad aver compiuto i 65 anni di età - non risultino titolari di altra pensione.
No alla pensione di reversibilità, dunque, per i genitori che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Lo stesso vale per fratelli e sorelle, ai quali spetta la pensione di reversibilità (15% in caso di un solo fratello e sorella, 30% per due o più) solo in assenza di altri familiari superstiti, genitori compresi, e solo quando inabili al lavoro, non sposati, e non titolari appunto di altra pensione.
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