Anche le Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica) grazie al riordino delle carriere possono scegliere tra l’ausiliaria e il moltiplicatore della misura della pensione.
Il riordino delle carriere ha introdotto un’importante novità per le pensioni delle Forze Armate: come confermato dall’Inps nella nota del 26 aprile 2018 inviata al Ministero della Difesa ma pubblicata solamente nei giorni scorsi, anche per gli appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica si applica il moltiplicatore della misura della pensione in alternativa all’ausiliaria.
Prima dell’entrata in vigore del riordino delle carriere, infatti, le Forze Armate potevano ricorrere a questo strumento solamente nel caso in cui al raggiungimento dei limiti d’età non fosse in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere e permanere in ausiliaria.
Il riordino però ha esteso anche a loro la possibilità di scegliere liberamente se ricorrere all’istituto del moltiplicatore oppure se preferire il collocamento in ausiliaria. Ma qual è la differenza tra questi due strumenti? Ve lo spiegheremo nel prosieguo dell’articolo, dove tra l’altro trovate le informazioni su quando si può fare domanda per il moltiplicatore della misura della pensione.
Differenza tra ausiliaria e moltiplicatore della pensione
L’ausiliaria è quella categoria di congedo che interessa esclusivamente il personale militare. Nel dettaglio, qualora un militare una volta cessato dal servizio a causa del raggiungimento del limite di età (a seconda del grado rivestito) voglia ancora svolgere determinate attività in favore dell’amministrazione di appartenenza (o anche di altre statali o territoriali) può farlo semplicemente manifestando la propria disponibilità ad essere collocato in ausiliaria. Naturalmente per il collocamento in ausiliaria è necessario soddisfare determinati requisiti psico-fisici.
Il vantaggio per il militare collocato in ausiliaria è quello di percepire un’indennità aggiuntiva alla pensione; inoltre, al termine di questo periodo, si ha diritto al ricalcolo della pensione poiché nel nuovo assegno viene compreso anche il servizio svolto durante la permanenza in ausiliaria.
Nel dettaglio, l’indennità lorda percepita nel periodo di ausiliaria è pari al 50% della “differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria”.
In alternativa all’ausiliaria, invece, è possibile ricorrere all’istituto del moltiplicatore.
Nel dettaglio questo istituto stabilisce che qualora il trattamento di pensione sia liquidato tutto - o anche in parte - con il sistema contributivo (introdotto dal 1° gennaio 1996) il montante contributivo è determinato secondo un incremento pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, la quale è poi moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione pari al 33%.
La base imponibile su cui viene effettuata la maggiorazione fa riferimento quindi agli ultimi 365 giorni di servizio e comprende anche le competenze accessorie effettivamente percepite nel corso dell’anno, nonché la tredicesima e i sei scatti previsti dal d.lgs. 165/1997, ovvero l’aumento figurativo del 15% della voce stipendiale.
Può accedere a questo strumento il personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco visto che questo è escluso dall’istituto dell’ausiliaria; possono scegliere tra i due istituti, invece, le Forze di Polizia ad ordinamento militare (quali Carabinieri e Guardia di Finanza) e dall’entrata in vigore del riordino delle carriere anche le altre Forze Armate.
Quando fare domanda per il moltiplicatore?
Dal momento che questo istituto è alternativo all’ausiliaria, per ricorrervi bisogna che si avveri una di quelle situazioni di cessazione dal servizio attivo che danno titolo al collocamento in ausiliaria.
Ad esempio, si può fare domanda una volta raggiunto il limite di età previsto a seconda del grado e del ruolo di appartenenza, oppure se maturati almeno 40 anni di servizio militare effettivo. Lo stesso vale per il militare che si trova a meno di 5 anni dal raggiungimento del limite di età che nel frattempo ha maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità.
Possono farne domanda anche gli Ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri, ma solo qualora abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità. Lo stesso vale per coloro che hanno terminato il mandato triennale per le Autorità di Vertice.
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