Pensioni: come calcolare la retribuzione figurativa per l’accredito dei contributi

Simone Micocci

2 Maggio 2019 - 09:43

Quale retribuzione si prende come riferimento per il versamento della contribuzione figurativa utile ai fini della pensione? Scopriamolo in questa guida dedicata.

Pensioni: come calcolare la retribuzione figurativa per l’accredito dei contributi

Come noto, in alcuni periodi non lavorati il lavoratore ha diritto comunque al versamento dei contributi utili ai fini della pensione: stiamo parlando della contribuzione figurativa, riconosciuta a titolo gratuito - ma su domanda del lavoratore - dall’Inps stessa.

Su quando vengono accreditati i contributi figurativi abbiamo scritto una guida apposita; qui vogliamo fare chiarezza su quanto spetta per ogni periodo di contribuzione figurativa.

Nel dettaglio, vi aiuteremo a comprendere qual è il valore della retribuzione da attribuire per quegli eventi figurativi - come malattia e disoccupazione - che il nostro ordinamento copre gratuitamente ai fini pensionistici. Partiamo dall’analizzare quanto stabilito dalla normativa di riferimento, ossia dalla legge 155/1981.

Contributi figurativi: quale retribuzione prendere come riferimento

Capire quanti contributi si versano durante i periodi lavorati non è complicato: basta prendere la retribuzione percepita e moltiplicarla per l’aliquota IVS di riferimento, pari ad esempio al 33% per i lavoratori dipendenti.

Nel caso dei contributi figurativi potrebbe essere più complicato poiché non facendo riferimento ad un periodo lavorato non si sa quale retribuzione utilizzare. A tal proposito l’articolo 8 della legge 155/1981 stabilisce che l’accredito figurativo per ogni settimana viene calcolato in base alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare di riferimento.

Potrebbe succedere però che nell’anno solare in cui si è verificato l’evento che ha dato luogo all’accredito figurativo il lavoratore non abbia percepito alcuna retribuzione: in tal caso la legge stabilisce che bisogna prendere la media di quanto percepito nell’anno solare immediatamente precedente.

Un’altra eventualità è quella per cui il periodo per cui si chiede l’accredito della contribuzione figurativa per dei periodi precedenti alla data di iscrizione all’assicurazione obbligatoria. Pensiamo ad esempio al riscatto del servizio militare che nella maggior parte dei casi è stato svolto precedentemente all’inizio dell’attività lavorativa.

In questo caso come retribuzione di riferimento bisogna prendere quella percepita nel primo anno di lavoro, successiva quindi all’evento per il quale si chiede il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Esempio pratico

Ecco un esempio per capire meglio come funziona l’accredito figurativo e qual è la retribuzione di riferimento. Mettiamo il caso che in un anno il lavoratore abbia lavorato solo per cinque mesi prima di essere disoccupato.

In questo caso quindi nell’anno solare ha sole 21 settimane di contribuzione obbligatoria, mentre per il periodo residuo - 30 settimane - chiederà il riconoscimento della contribuzione figurativa. Ma come si calcola? Bisogna calcolare l’ammontare complessivo delle retribuzioni percepite - ad esempio pari a 10.000€ - per poi dividerle per il numero di settimane lavorate così da fare la media di quanto percepito settimanalmente (circa 476€ in questo caso).

A questo punto bisogna moltiplicare questo valore per il numero di settimane per le quali si chiede l’accredito dei contributi figurativi: 476€ vanno moltiplicati quindi per 30 settimane, con il risultato che complessivamente il valore delle retribuzioni figurative - sulle quali si applica l’aliquota IVS di riferimento - è pari a 14.280€.

Calcolo retribuzione figurativa: altre regole

Alla regola generale descritta dall’articolo 8 della legge 155/1981 si applicano alcune eccezioni.

Ad esempio, l’articolo 40 della legge 183/2010 ha stabilito che dal 1° gennaio 2005 per quegli eventi figurativi che si sono verificati in corso del rapporto di lavoro - come nel caso della malattia - il valore delle retribuzioni figurative è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa. Si utilizza quindi il criterio della retribuzione persa.

Questa regola si applica anche per la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di godimento de:

  • indennità di mobilità;
  • disoccupazione speciale edile;
  • prestazioni erogate da fondi di solidarietà settoriali.

In questi casi la retribuzione da prendere come riferimento per il versamento della contribuzione figurativa è quella percepita nell’ultima mensilità ragguagliata ad anno, compresa di tutte quelle voci che il lavoratore ha percepito prima del verificarsi dell’evento per il quale spetta la contribuzione figurativa (compresa la tredicesima).

Contribuzione figurativa e Naspi

Per il calcolo della contribuzione figurativa per i periodi indennizzati da Naspi invece si prende la retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita dall’ormai disoccupato negli ultimi quattro anni; questa poi va suddivisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Ricordiamo però che in ogni caso per la Naspi la contribuzione figurativa riconosciuta non può superare di 1,4 volte il massimale della stessa.

Calcolo retribuzione per contributi figurativi: le eccezioni

Negli ultimi anni però sono state introdotte diverse eccezioni a quanto stabilito dalle regole appena descritte. Queste riguardano principalmente le assenze di lavoro per motivi familiari quali il congedo parentale, i riposi per allattamento e la malattia del figlio (fra i tre e gli otto anni).

Per questi tre eventi che danno luogo a contribuzione figurativa, infatti, l’articolo 35 del D.lgs. 151/2001 ha stabilito una base fissa, pari a due volte l’importo dell’assegno sociale.

Qualora la contribuzione accreditata sia inferiore alla retribuzione percepita sarà il lavoratore a farsi carico dell’integrazione tramite riscatto o versamento volontario dei contributi.

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