Permessi legge 104 in caso di part time verticale o orizzontale: come si calcolano? Ecco una guida semplice ai giorni che spettano in caso di orario di lavoro ridotto.
Permessi legge 104: quanti giorni spettano ai lavoratori con orario part time?
Per capire come calcolare i giorni di permesso riconosciuti in caso di orario di lavoro ridotto è necessario capire se si è assunti con contratto a part time verticale o orizzontale.
La legge 104 riconosce tre giorni di permesso retribuiti ai lavoratori che prestano assistenza a familiari disabili e ai lavoratori affetti da disabilità. Le regole, tuttavia, sono differenti nel caso in cui si tratti di lavoratori part time che, a differenza dei colleghi assunti a tempo pieno, lavorano per un numero di ore inferiori nell’arco della settimana.
Ad aiutare a capire come si calcolano i giorni di permesso 104 che spettano in caso di part time è la Cassazione: con la sentenza n. 22925/2017 è stato infatti stabilito che non sempre è legittima la riduzione dei giorni riconosciuti dalla legge per i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale verticale.
Ecco di seguito le regole da considerare per il calcolo dei giorni di permesso riconosciuti dalla legge 104 per i lavoratori con orario di lavoro part time verticale e orizzontale.
Permessi legge 104 part time: come si calcolano e quanti giorni sono?
Tutti i lavoratori con disabilità riconosciuta, così come genitori, coniuge, parenti o affini entro il 2° grado, possono fare richiesta di tre giorni di permessi legge 104 al mese.
Se è vero che tutti i lavoratori ne hanno diritto, bisogna ricordare che le regole per il calcolo variano in base all’orario di lavoro svolto.
Per capire a quanti giorni di permesso si ha diritto in caso di lavoro part time è bene fare alcuni chiarimenti: cos’è il part time verticale e cosa si intende, invece, per part time orizzontale?
Vediamo quali sono le differenze:
- si parla di part time orizzontale quando il numero di ore è ridotto su base giornaliera (4 ore, invece che 8, ad esempio);
- è, invece, part time verticale quando sono ridotte le giornate nel corso della settimana o del mese ma l’orario lavorativo rimane immutato.
Per i lavoratori con contratto di lavoro part time orizzontale si avrà diritto in ogni caso a tre giorni di permesso legge 104 al mese. Rispetto ai lavoratori assunti a tempo pieno quel che cambia sono le ore di permesso, che verranno ovviamente rimodulato in base all’orario lavorativo svolto.
Cosa succede in vece per i lavoratori assunti con part time verticale? In questo caso il calcolo dei giorni di permesso riconosciuti dalla legge 104 è un po’ più complesso. Recentemente la Cassazione, con la sentenza n. 22925/2017 ha introdotto alcune importanti novità.
Permessi legge 104 part time verticale: calcolo e novità
Quando il proprio contratto prevede lo svolgimento di un orario part time verticale, ovvero quando si lavora soltanto alcuni giorni della settimana ma a tempo pieno, il calcolo dei permessi legge 104 segue regole differenti.
La Cassazione, con la sentenza n. 22925/2017, ha fornito alcune indicazioni, che seguono quanto previsto dalla circolare Inps n. 133/2000.
La regola generale è che il lavoratore ha diritto alle tre giornate di permesso riconosciute dalla legge 104 che però dovranno essere riproporzionati proporzionalmente in base alle giornate effettivamente lavorate.
Questo significa che i giorni di permesso legge 104 a cui si avrà diritto saranno differenti nel caso in cui il proprio contratto preveda un orario a part time verticale di 4 giorni di lavoro a settimana ovvero di soli due giorni.
Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione con l’ultima sentenza del 2017, in caso di part time verticale in cui il dipendente lavora per più del 50% dell’orario ordinario si avrà sempre diritto a tre giorni di permesso legge 104. Quindi, chi in una settimana di 6 giorni lavorativi ne lavora almeno 4 avrà comunque diritto a fruire per intero dei permessi.
Negli altri casi il calcolo potrà essere effettuato secondo le regole contenute nella circolare Inps n. 133/2000, ovvero:
x : a = b : c (dove «a» corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; «b» a quello dei (3) gg. di permesso teorici; «c» a quello dei gg. lavorativi)
Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la «settimana corta»).
Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
© RIPRODUZIONE RISERVATA