Il rinnovo del contratto di Forze Armate e di Polizia ha introdotto diverse novità per permessi brevi, licenza ordinaria e straordinaria; ecco tutto quello che c’è da sapere.
Il rinnovo del contratto - per il triennio normativo ed economico 2016-2018 - ha introdotto diverse novità per le Forze Armate e di Polizia.
Da una parte sono state modificate le retribuzioni tabellari e ciò comporterà un incremento di stipendio a partire dal cedolino NoiPA di giugno; per lo stesso motivo ai dipendenti del comparto Difesa e Sicurezza è stato riconosciuto un assegno con gli arretrati degli incrementi stipendiali del 2016, 2017 e per le prime mensilità del 2018.
Le novità del nuovo contratto, però, non si limitano al lato economico; con il rinnovo, infatti, sono stati effettuati dei cambiamenti sulle precedenti normative relative a permessi brevi, licenze straordinarie e ordinarie riconosciute alle Forze Armate e di Polizia.
A tal proposito la direzione Generale del personale militare ha pubblicato una circolare per fare chiarezza su cosa cambia con l’introduzione del nuovo contratto.
Una guida utile per capire quanti giorni e ore di permesso si possono prendere a seconda delle varie esigenze, come ad esempio per doversi sottoporre ad una visita specialistica oppure per assistere il figlio.
Vediamo quindi quali sono le novità previste per Forze Armate di Polizia analizzando quanto specificato nella circolare della Direzione Generale del personale militare.
Permessi brevi
Si parla di permesso breve quando l’assenza dal lavoro non si protrae per un periodo superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero. Per un turno di 8 ore, quindi, si può chiedere un permesso breve di massimo 4 ore.
Nel vecchio contratto del comparto Difesa e Sicurezza il limite annuo per i permessi brevi era pari a 36 ore; adesso, con il nuovo CCNL valido per il triennio 2016-2018, il monte ore per Forze Armate e di Polizia è aumentato a 54 ore annue.
Assenze per visite mediche, terapie ed esami diagnostici
Per il personale delle Forze Armate e di Polizia ci sono diversi strumenti ai quali ricorrere quando si ha necessità di assentarsi dal lavoro per prendere parte a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.
Uno di questi strumenti è appunto quello del permesso breve che - come abbiamo visto in precedenza - può essere utilizzato solo quando la durata dell’assenza non è superiore a metà dell’orario di lavoro giornaliero.
In alternativa, per assenze di durata superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero, il militare può ricorrere alla licenza straordinaria per gravi motivi. Per questa il limite massimo è di 45 giorni di permesso l’anno.
In questo caso, come specificato dalla suddetta circolare, per gli appartenenti a Forze Armate e di Polizia non è necessario presentare la certificazione prodotta da una struttura pubblica, privata convenzionata o da un medico convenzionato. Infatti, la certificazione necessaria può essere sottoscritta anche da medici privati non convenzionati. È invece necessaria l’attestazione dell’orario in cui è stata effettuata la prestazione.
A tal proposito la Direzione generale del personale militare ricorda che in caso di concomitanza tra la visita specialistica e una situazione di inabilità lavorativa (riconosciuta dal certificato medico) non è necessario ricorrere alla licenza straordinaria poiché viene riconosciuta l’indennità per malattia.
Congedo parentale
Per le Forze Armate e di Polizia che diventano genitori è riconosciuto - oltre alle normali indennità di maternità e paternità - un congedo parentale straordinario interamente retribuito.
Prima del rinnovo del contratto i 45 giorni del congedo parentale per Forze Armate e di Polizia poteva essere usufruito in maniera frazionata ma entro l’arco temporale di 3 anni dalla nascita del figlio; tuttavia, per effetto della contrattazione questo potrà essere usufruito fino al compimento dei 6 anni d’età del figlio.
Licenza ordinaria
Come noto il personale militare ha diritto ogni anno ad un periodo di licenza ordinaria. Nel dettaglio, per l’orario settimanale articolato su 6 giorni lavorativi questa ammonta a:
- 30 giorni per chi ha massimo 3 anni di servizio;
- 32 giorni per coloro che sono in servizio da più di 3 anni e da meno di 15 anni;
- 37 giorni: per chi ha un’anzianità di servizio compresa tra 15 e 25 anni;
- 45 giorni: per chi ha un’anzianità superiore a 25 anni;
- 47 giorni: per le anzianità superiori ai 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996.
Il rinnovo del contratto prevede che qualora - per indifferibili esigenze di servizio - non si sia fruito di tutta la licenza ordinaria maturata, allora il periodo residuo potrà essere fruito entro i 18 mesi successivi.
Inoltre, in caso di motivate esigenze personali, la parte residua della licenza ordinaria può essere fruita entro i 18 mesi successivi all’anno di spettanza.
Ecco un esempio per comprendere al meglio questa novità. Prendiamo ad esempio un militare con meno di 3 anni di servizio che nel 2017 ha fruito di soli 15 giorni (dei 30 totali) della licenza ordinaria.
Questo avrà tempo fino a maggio 2019 per fruire del periodo residuo; tuttavia in caso di motivate esigenze personali - ma compatibilmente con le esigenze di servizio - questo avrà diritto a fruire del periodo residuo entro maggio del 2018.
Per il personale inviato in missione all’estero il termine dei 18 mesi decorre non dalla scadenza dell’anno di maturazione ma dalla data di effettivo rientro in servizio.
Per quanto riguarda il ruolo di Ufficiali superiori e generali, invece, si applica il termine di 12 mesi.
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