Il Fisco quando effettua indagini bancarie ha il potere di presunzione legale senza onere della prova. Vediamo cosa significa e cosa comporta per il contribuente.
In ambito di accertamento bancario per il Fisco è prevista la presunzione legale che non necessità di concordanza e precisione. A prevedere questo potere per l’erario è l’articolo 32 del Dpr 600/1073 e l’articolo 51del Dpr 633/1972. La presunzione legale può essere superata dal contribuente solo attraverso la prova analitica che, per ogni versamento bancario, dimostri che non è riferito a somme imponibili.
L’amministrazione tributaria non è tenuta a fornire prove quando presume che un determinato reddito presente sul conto corrente è imponibile ai fini fiscali. L’onere della prova da parte dell’amministrazione, è soddisfatto dai dati che sono stati rilevati dalle indagini, mentre il contribuente, per provare il contrario, deve fornire una prova documentale e analitica.
La presunzione legale del Fisco
Il Fisco presume che un’operazione bancaria è riferita a reddito non dichiarato: la legge, in questo caso, riconduce un fatto noto (la presenza dell’operazione) a un fatto ignoto (l’evasione fiscale). Questo avviene quando i movimenti bancari sottolineano delle discrepanze o delle incoerenze con il reddito dichiarato.
Questa linea giurisprudenziale è stata sottolineata più volte anche dalla Corte di Cassazione facendo della presunzione bancaria uno dei concetti fondamentali del Fisco italiano, utilizzato nella determinazione della capacità contributiva di lavoratori, professionisti e aziende.
Basandosi sui dati bancari e finanziari e analizzando i movimenti del conto corrente l’amministrazione tributaria può stabilire se il denaro utilizzato o presente riflette realmente la capacità contributiva del soggetto; se il patrimonio non è coerente con il reddito dichiarato il Fisco potrà presumere (presunzione legale) che ci siano redditi non dichiarati, proventi in nero e, quindi, evasione fiscale.
Il conto corrente, proprio a causa della presunzione legale bancaria, diventa uno strumento nelle mani dell’amministrazione fiscale che consente di verificare la coerenza di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi. Il Fisco utilizza questo strumento per monitorare imprese e professionisti (che devono poter giustificare qualsiasi versamento effettuato sul conto corrente per fare in modo che non sia considerato nella determinazione del reddito imponibile).
Tutte le operazioni bancarie, quindi, sono un elemento utilizzabile nei controlli fiscali. Sotto controllo non sono, infatti, solo i versamenti, ma anche i prelievi che possono essere utilizzati per dimostrare che nelle scritture contabili non sia stato riportato proprio tutto.
Come si supera la presunzione legale del Fisco?
Quando un contribuente è oggetto di accertamento bancario in cui interviene la presunzione legale quest’ultima non è riferita solo al conto corrente, al libretto di risparmio e agli eventuali investimenti del soggetto. Anche le movimentazioni che sono transitate su eventuali conti correnti personali dei soci e di familiari possono essere oggetto di indagine e presunzione. In caso, però, le movimentazioni siano transitate su altri conti correnti il Fisco deve provare che si tratta di un prestanome al conto corrente e che le movimentazioni sono state predisposte da una terza persona.
Per potersi difendere dalla presunzione legale del Fisco è determinante la prova documentale che vada a giustificare ogni movimento. Mantenere una registrazione chiara e accurata di tutte le movimentazioni non serve solo a essere in possesso della prova (per i versamenti si deve sempre poter dimostrare che si tratta di reddito non imponibile), ma anche come promemoria sulla provenienza o la destinazione delle somme.
Con la presunzione legale il Fisco invia direttamente avviso di accertamento indicando le imposte (e relative sanzioni e interessi) da versare sul presunto reddito non dichiarato. Il contribuente può, per difendersi, presentare un ricorso per dimostrare, attraverso le prove documentali, la legittimità dei movimenti.
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