Deducibilità fiscale previdenza complementare e integrativa

Francesco Oliva

12 Dicembre 2017 - 07:30

Guida alle regole sulla deducibilità fiscale ai fini Irpef della pensione integrativa e complementare.

Deducibilità fiscale previdenza complementare e integrativa

La deducibilità fiscale dei contributi versati volontariamente a forme di previdenza complementare e integrativa è disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al d.p.r. 917/1986.

In un momento storico in cui il sistema pensionistico fa acqua da tutte le parti, le forme di previdenza integrativa e complementare rappresentano senza dubbio uno strumento importante da utilizzare per i futuri pensionati. Al fine di incentivare questo strumento lo Stato incentiva il versamento di quote del proprio reddito attuale, consentendo la deduzione fiscale dei contributi.

Le regole sulla deducibilità fiscale ai fini Irpef per i contributi versati alla previdenza complementare e integrativa sono tuttavia diverse a seconda che si tratti di dipendenti del settore privato ovvero del settore pubblico.

L’aspetto comune è relativo alle forme di previdenza complementare ed integrativa che consentono di fruire delle agevolazioni fiscali ai fini Irpef ovvero:

  • i fondi pensione;
  • i piani pensionistici individuali.

Deducibilità fiscale previdenza complementare integrativa dipendenti privati

I dipendenti del settore privato possono fruire della deducibilità fiscale ai fini Irpef dei contributi versati alle forme di previdenza complementare e integrativa:

  • nel limite annuo di 5.164,57 euro (in questo limite rientrano tutti i contributi sia personali sia a carico del datore di lavoro);
  • non è obbligatorio versare anche il trattamento di fine rapporto ma, nel caso si versi, non rientra nel limite massimo di deducibilità;
  • i contributi possono essere dedotti da qualsiasi tipologia di reddito (dipendente, di impresa, ecc.);
  • è possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un proprio familiare “fiscalmente a carico”.

Deducibilità fiscale previdenza complementare integrativa dipendenti pubblici

Nel caso dei dipendenti pubblici, invece, la deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme di previdenza complementare e integrativa è ammessa entro il limite più basso tra:

  • l’importo di € 5.164,57 annui;
  • il 12% del reddito complessivo;
  • il doppio del TFR versato alla previdenza complementare.

Deduzioni fiscali Irpef su previdenza integrativa e complementare: il caso degli incapienti

Le deduzioni fiscali Irpef sui contributi versati alle forme di previdenza complementare ed integrativa possono essere fruite anche da coloro che - in un anno ipotetico - si trovino ad essere incapienti (ovvero senza debiti Irpef da pagare).

In questo caso, infatti, la quota parte dei contributi versati e non dedotti non sarà soggetta ad imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione. Affinché ciò accada è necessario che il contribuente comunichi alla forma pensionistica complementare l’importo non dedotto in dichiarazione dei redditi.

Tale comunicazione deve avvenire:

  • entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento;
  • ovvero, se il diritto alla prestazione matura prima di tale data, entro il giorno di maturazione.

Se, invece, i contributi non dedotti non vengano comunicati si pagheranno le imposte anche sulla quota parte incapiente.

La deduzione fiscale dei contributi in dichiarazione dei redditi

I contributi versati alle varie forme di previdenza integrativa e complementare devono essere indicati:

  • nel quadro RP della dichiarazione modello Redditi Persone Fisiche;
  • nel quadro E del modello 730.

Quanto si risparmia grazie alle agevolazioni fiscali sulla previdenza integrativa e complementare?

Le agevolazioni fiscali sulla previdenza complementare ed integrativa consentono di ottenere dei risparmi fiscali proporzionali rispetto all’aliquota Irpef cui è soggetto il contribuente considerato.

Si immagini, a titolo di esempio, il caso del Signor Bianchi, titolare di un reddito complessivo nell’anno 2016 pari ad euro 14.500, che ha versato contributi alla previdenza complementare pari a 1.000 euro annui.

Poiché il reddito complessivo rappresenta in questo caso un importo compreso nel primo scaglione Irpef, l’aliquota di riferimento è il 23%. Di conseguenza, il Signor Bianchi avrà risparmiato 230 euro (1.000*23%).

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