Proroga del bonus prima casa under 36 per l’acquisto agevolato, quindi senza pagare tasse, della prima abitazione, fino al 31 dicembre 2022: le novità in Legge di Bilancio.
La Legge di Bilancio 2022 contiene, nella sua versione in bozza, la proroga del bonus prima casa destinato agli under 36. È il bonus che consente l’acquisto agevolato, senza tasse, della prima abitazione, in presenza di determinati requisiti.
L’agevolazione è stata introdotta dal decreto Sostegni bis, con la scadenza fissata al 30 giugno 2022. Con la proroga presente in manovra, almeno nella sua versione non definitiva, il termine ultimo per finalizzare l’acquisto e usufruire dell’esonero da tasse e imposte è spostato al 31 dicembre 2022.
Qualora il testo definitivo della Legge di Bilancio 2022 dovesse confermare questa nuova scadenza, i giovani under 36 potranno acquistare la prima casa senza pagare tasse per tutto il prossimo anno.
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Il testo della Legge di Bilancio 2022 potrebbe cambiare, visto che si tratta di una bozza e che l’iter in Parlamento è appena iniziato, ma per ora la proroga del bonus prima casa fa parte delle misure previste. Si tratta di un’estensione di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.
La conferma arriva anche dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre:
“Sono estesi per tutto il 2022 gli incentivi fiscali previsti per l’acquisto della prima casa da parte degli under36 e finanziati il Fondo affitti giovani e il Fondo per le politiche giovanili.”
Non cambiano i requisiti per accedere all’agevolazione:
- ISEE (sia ordinario che corrente) sotto i 40.000 euro;
- non aver compiuto 36 anni nell’anno solare del rogito.
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Il bonus prima casa per i giovani sotto i 36 anni è regolato dal decreto Sostegni bis, in particolare dall’articolo 64 (commi da 6 a 10), che prevede alcune misure a vantaggio della platea di beneficiari, come:
- l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- cancellazione delle imposte di bollo e dei tributi catastali speciali;
- il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a IVA.
In caso di vendita soggetto IVA, è invece attribuito un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta corrisposta in relazione all’acquisto. In questo caso però restano il bollo, le tasse ipotecarie e i tributi catastali (per un totale di 320 euro).
Nei mutui per gli under 36 viene azzerata l’imposta sostitutiva (altrimenti applicabile allo 0,25% all’importo erogato dalla banca) nonché le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.
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