Bonus prima casa, chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sulla proroga: l’agelazione non si perde fino al 31 marzo 2022. Vediamo i dettagli nella circolare n. 8 del 29 marzo.
Bonus prima casa, l’agevolazione non si perde fino al 31 marzo 2022: i chiarimenti arrivano direttamente dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8 del 29 marzo. Il commento da parte dell’Amministrazione finanziaria si è reso necessario viste le novità introdotte dal decreto Milleproroghe.
Il provvedimento, infatti, per far fronte alle difficoltà economiche legate alla pandemia, stabilisce che l’agevolazione resta valida anche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, quindi il lasso di tempo anteriore rispetto alla proroga.
Il documento di prassi contiene altri chiarimenti relativi all’Iva, all’Irap e all’imposta di registro.
Proroga bonus prima casa: l’agevolazione non si perde fino al 31 marzo 2022
Il decreto n. 23/2020 si era già occupato di sospendere i termini previsti dall’agevolazione della normativa per l’acquisto della prima casa dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, nei casi in cui era previsto un comportamento “attivo” da parte del contribuente, ovvero trasferire la residenza, comprare, vendere.
Il decreto Milleproroghe dello scorso anno ha fatto un altro passo in avanti, prorogando la sospensione delle scadenze fiscali relative al bonus prima casa per tutto il 2021. Il decreto Milleproroghe di quest’anno ha ulteriormente sospeso i termini per il periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022. Il termine ultimo è stato poi spostato al 31 marzo nell’iter di conversione del decreto.
È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 8/E del 29 marzo 2022.
Novità e scadenze del bonus prima casa 2022 dall’Agenzia delle entrate
Dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 è in vigore una sospensione dei termini che condizionano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in cui rientrano, tra gli altri:
- il periodo di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il neoproprietario deve procedere alla vendita della vecchia abitazione acquistata, a sua volta, usufruendo dei benefici prima casa.
Per esempio, se l’acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, i termini sono sospesi dal 23 febbraio 2020 per riprendere il loro decorso il 1° aprile 2022. Se, invece, l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, i termini sospesi inizieranno a decorrere direttamente il 1° aprile 2022.
La circolare in commento, oltre a confermare la sospensione anche per il periodo anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga (1° gennaio 2022 -28 febbraio 2022), chiarisce che il contribuente che nel frattempo abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni può ottenerne il rimborso.
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