Proroga scadenze fiscali 2020 causa Coronavirus: la prima conferma ufficiale è arrivata col comunicato stampa MEF del 13 marzo. Le altre scadenze sono oggetto del decreto Cura Italia, che prevede il rinvio a scaglioni, in base a dove si trova la sede e al volume d’affari.
Scadenze fiscali ed emergenza Coronavirus, il comunicato stampa del MEF ha rinviato gli appuntamenti del 16 marzo, mentre per gli altri adempimenti ha rimandato al Cura Italia.
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, e lo stesso giorno è entrato in vigore.
Il rinvio delle scadenze è gestito a scaglioni, in base a criteri come il volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro (nell’anno di imposta 2019).
Non solo, il rinvio degli adempimenti è previsto anche per le aziende che hanno sede nella prima zona rossa, e per un’altra serie di categorie individuate dall’articolo 61 del decreto.
Procediamo con ordine e proviamo a fare chiarezza per quanto riguarda la proroga delle scadenze fiscali 2020 dovuta all’emergenza sanitaria.
Coronavirus, proroga scadenze fiscali 2020 a partire da quelle del 16 marzo
La prima conferma ufficiale della proroga delle scadenze fiscali è arrivata con il comunicato stampa MEF numero 50 del 13 marzo, in riferimento a versamenti e adempimenti che cadono il 16 marzo.
Anche e soprattutto il saldo IVA 2020 viene rinviato.
Ecco il testo ufficiale del comunicato in oggetto:
“I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19.
Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali INPS, che non vengono menzionati dal comunicato MEF, ricordiamo che è stato l’Istituto stesso a prorogarli con un comunicato stampa, in previsione di quanto previsto dal decreto salva economia.
Coronavirus, proroga scadenze fiscali 2020
Come abbiamo anticipato, la proroga delle scadenze fiscali così com’è prevista dal decreto Cura Italia funziona a scaglioni.
Sono in particolare gli articoli 60, 61 e 62 del decreto a dare maggiori informazioni a riguardo.
Saranno oggetto di sospensione e proroga delle scadenze fiscali le seguenti categorie di contribuenti:
- le aziende con sede nella prima zona rossa più quelle operanti in determinati settori da tutelare;
- le aziende con un fatturato inferiore a 2 milioni di euro nel 2019;
- le altre aziende non rientranti nelle prima due categorie menzionate.
Nella seguente tabella riassumiamo le informazioni relative alla proroga delle scadenze fiscali:
Categoria imprese | Proroga scadenza al |
---|---|
Aziende con sede nella prima zona rossa + comma 2 articolo 61 DL + imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo e tour operator | unica soluzione entro 31 maggio 2020, oppure 5 rate mensili di pari importo entro ottobre 2020 |
Imprese con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 | unica soluzione entro 31 maggio 2020, oppure 5 rate mensili di pari importo entro ottobre 2020 |
Imprese che non rientrano nelle precedenti categorie | 20 marzo 2020 |
Coronavirus, requisiti proroga scadenze fiscali 2020
Secondo il decreto Cura Italia dunque le imprese interessate dalla proroga devono avere determinati requisiti, altrimenti dovranno pagare quanto dovuto entro il 20 marzo 2020.
L’articolo 61 estende quanto previsto dal dl del 2 marzo 2020 a un nuovo elenco di categorie, dalle associazioni sportive fino a bar e pub, passando per chi gestisce gli asili nido fino alle stazioni di trasporto di autobus e metropolitane.
Queste nuove categorie incluse nel decreto dall’articolo 61 saranno interessate dalla sospensione delle scadenze fiscali a prescindere dal volume d’affari, e dovranno versare quanto dovuto, senza sanzioni e interessi, scegliendo tra:
- un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
- 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio ed entro ottobre 2020.
In ogni caso non potranno essere oggetto di rimborso gli importi eventualmente già versati.
L’articolo 62 del decreto prevede invece un elenco di categorie per le quali è previsto il rinvio delle scadenze fiscali se il loro volume d’affari nell’anno di imposta 2019 è stato inferiore a 2 milioni di euro.
Per tali soggetti sono sospesi i versamenti relativi a:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- IVA.
Infine, l’articolo 60 si rivolge alla categorie escluse dagli articoli 61 e 62, per i quali vale la remissione in termini. Chi rientra in questo caso dovrà effettuare, entro il 20 marzo 2020, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
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