Proroga scadenze fiscali, chi deve pagare cosa entro il 20 marzo 2020

Anna Maria D’Andrea

19/03/2020

Proroga scadenze fiscali, il 20 marzo 2020 è il primo appuntamento fissato dal Decreto Cura Italia: chi deve pagare e cosa bisogna versare? Facciamo il punto alla luce dei primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul decreto per l’emergenza coronavirus.

Proroga scadenze fiscali, chi deve pagare cosa entro il 20 marzo 2020

Proroga delle scadenze fiscali, chi deve pagare e cosa bisogna versare entro il 20 marzo 2020?

Non tutti i titolari di partita IVA e le imprese beneficiano della sospensione lunga delle scadenze fiscali del mese di marzo ed aprile. I contribuenti con fatturati superiori a 2 milioni di euro sono i primi ad essere chiamati alla cassa il 20 marzo 2020, ma non solo.

Sono diversi i dubbi sorti dopo la pubblicazione del decreto Cura Italia, il primo provvedimento economico emanato per rispondere all’emergenza economica determinata dalla diffusione del coronavirus.

In prima battuta si credeva che la proroga delle scadenze fiscali sarebbe stata onnicomprensiva e generalizzata. Non è ovviamente così ed entro il 20 marzo 2020 molti titolari di partita IVA dovranno provvedere al versamento di alcuni dei tributi la cui scadenza originaria era fissata al 16 marzo.

A prescindere dal settore di riferimento e dalle dimensioni aziendali, entro venerdì 20 marzo 2020 sarà necessario versare la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali. Nessun sospensione, inoltre, per le ritenute sui redditi da lavoro autonomo.

Andiamo per gradi per capire quali sono i contribuenti chiamati alla cassa entro la giornata di domani.

Proroga scadenze fiscali, chi deve pagare cosa entro il 20 marzo 2020

Si presenta particolarmente contorta e stratificata la proroga delle scadenze fiscali introdotta dal Decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020.

L’articolo 60 prevede una rimessione in termine peri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020, che vengono prorogati al 20 marzo 2020 per tutte le imprese, a prescindere da attività svolta, sede e dimensione aziendale.

Più complesse ed articolate sono le proroghe disposte dai successivi due articoli, il 61 ed il 62.

I primi chiarimenti in merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020. Sintetizzando al massimo, si può riassumere il contenuto del decreto differenziando nella seguente tabella:

SoggettiAdempimentoScadenza ordinariaScadenza prorogata
Settori più colpiti dall’emergenza coronavirus (elenco attività nella risoluzione AdE n. 12/E) Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati, contributi Inps e Inail 16 marzo e 16 aprile 2020 31 maggio 2020 o 5 rate da maggio a ottobre
Settori più colpiti dall’emergenza coronavirus (elenco attività nella risoluzione AdE n. 12/E) Versamento IVA 16 marzo 2020 31 maggio 2020 o 5 rate da maggio a ottobre
Contribuenti con ricavi non superiori a 2 milioni di euro (verifica su anno d’imposta 2019) ritenute redditi lavoro dipendente ed assimilati, contributi INPS e INAIL, IVA e ritenute addizionali Irpef regionali e comunali dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2020 31 maggio 2020 o 5 rate da maggio a ottobre
Contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro (verifica su anno d’imposta 2019) ritenute, contributi e IVA 16 marzo 2020 20 marzo 2020

Un’ulteriore stratificazione è prevista per imprese e professionisti, senza differenziazioni legate a compensi, ricavi o volume d’affari, con domicilio fiscale o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza e nei Comuni dell’ex zona rossa.

Per tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operative in Italia sono inoltre sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, che potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza l’applicazione di sanzioni (ad esclusione tra quelli relativi al 730 precompilato, come l’invio del modello CU).

Proroga scadenze fiscali, entro il 20 marzo 2020 il versamento di ritenute professionisti e autonomi insieme alla tassa vidimazione libri sociali

Nel disporre la proroga lunga, strutturata secondo le regole riassunte nella tabella di cui sopra, il Decreto Cura Italia individua specifiche fattispecie, così che tasse ed imposte non esplicitamente citate rientrano nella più generica rimessione in termini.

Il 20 marzo 2020 tutte le imprese, anche quelle dei settori più colpiti e con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro, dovranno effettuare il versamento di:

  • ritenute su redditi da lavoro autonomo e professionale: il decreto Cura Italia sospende esclusivamente le ritenute alla fonte di cui all’articolo 23 e 24 del DPR n. 600/1973;
  • tassa annuale vidimazione libri sociali.

La scadenza del 20 marzo 2020 riguarderà inoltre i soggetti che esercitano attività escluse dall’elenco di quelle maggiormente colpite dal coronavirus e che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel 2019.

Entro domani sarà necessario pagare tutte le imposte la cui scadenza originaria era fissata al 16 marzo 2020, senza possibilità di rateazione.

Nel caos della proroga la sorpresa: una menzione speciale sul sito MEF per chi paga

Arrivati fin qui sarà chiara la particolare complessità con la quale è stata gestita la proroga delle scadenze fiscali all’interno del decreto Cura Italia. Ad eccezione delle casistiche individuate esplicitamente, per molte imprese il rinvio è stato di solo 4 giorni, dal 16 al 20 marzo.

Nell’intreccio normativo spunta però una sorpresa, quasi una “nota di colore”: chi non si avvarrà delle proroghe dai versamenti potrà richiedere una menzione speciale sul sito del MEF.

Un gesto di riconoscenza da parte dell’Erario per chi sceglierà di versare quanto dovuto nei tempi ordinari.

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