In quali casi è possibile portare in detrazione pannolini per adulti? Serve una patologia specifica o basta lo scontrino parlante della farmacia?
Spetta la detrazione dei pannolini? In alcuni casi la detrazione è ammessa anche su questa spesa. L’articolo 15 comma 1, lettera c del Tuir prevede la detrazione della spesa per determinati dispositivi medici. Cos’è un dispositivo medico? La definizione è stata chiarita dalla circolare 20 del 2011:
sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.
Anche se non esiste una lista dei dispositivi medici, i contribuenti possono individuarli tramite un elenco non esaustivo (non li comprende tutti) fornito dal ministero della Salute che comprende quelli di uso più comune.
Nei dispositivi medici compresi nell’elenco del Ministero rientrano anche gli ausili per gli incontinenti, tra cui rientrano anche i pannolini.
Pannolini detraibili solo in determinate circostanze
La spesa sostenuta per l’acquisto dei pannolini per incontinenti rientra tra quelle detraibili per i dispositivi medici a patto di rispondere a determinati requisiti.
In molti casi, infatti, alcune patologie possono avere come conseguenza l’incontinenza urinaria negli adulti. In questi casi è previsto l’utilizzo di appositi ausili per l’incontinenza. Si considerano protesi non solo organi sostitutivi o parti degli stessi al posto di quelli naturali. Rientrano nelle protesi anche i mezzi correttivi o ausiliari in caso di un organo che non funziona come dovrebbe.
Rientrano tra i dispositivi medici detraibili per l’incontinenza:
- pannolini;
- traverse;
- ausili specifici per proteggere materassi e sedie.
I pannolini sono detraibili anche se non acquistati in farmacia, ma presso rivenditori commerciali, così come chiarito dalla circolare numero 17 del 2006. Se si portano in detrazione pannolini acquistati, ad esempio, in un supermercato è necessario che lo scontrino fiscale riporti la descrizione del prodotto. Serve, inoltre, o la prescrizione del medico o l’autocertificazione della necessità del prodotto.
Cosa serve per portare in detrazione i pannolini?
I dispositivi per l’incontinenza possono essere acquistati con l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% a patto che si consegni al venditore:
- la prescrizione medica che chiarisca la correlazione della patologia invalidante con il sussidio acquistato;
- il certificato della Asl che descriva l’invalidità funzionale.
Inoltre la spesa sostenuta può essere anche portata in detrazione a patto che dallo scontrino fiscale risulti chiaramente la descrizione del prodotto e il soggetto che sostiene la spesa (come avviene con lo scontrino con codice fiscale rilasciato dalla farmacia). Non sono detraibili certificazioni fiscali in cui compaia la generica scritta “dispositivo medico”.
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