I figliastri: come sono considerati dalla legge i genitori dell’altro coniuge? Ecco quando si ha diritto all’eredità del patrigno o della matrigna, con e senza testamento.
Il momento della divisione ereditaria è sicuramente molto delicato e complesso. Alla sofferenza per il lutto, si aggiungono spesso la complessità e la quantità delle operazioni burocratiche. Un certo numero di parenti, come il coniuge e i figli, hanno perlomeno la garanzia di non dover affrontare liti per l’eredità. Anche nel caso in cui non vengono nominati nel testamento, è infatti la legge a riconoscere loro una quota di legittima. La situazione riguardo ai lasciti ereditari è invece molto più incerta per altre persone, che possono aver instaurato ottimi legami con il defunto senza per questo essere considerati degni nota dal Codice civile.
È senza dubbio il caso dei figliastri, ossia i figli dell’altro coniuge che non hanno legami di sangue con il defunto. La legge, tuttavia, stabilisce la normativa esclusivamente in base alla parentela e al matrimonio, fermo restando l’eventuale testamento. Ci sono quindi essenzialmente due situazioni in cui i figliastri hanno diritto al patrimonio del patrigno o della matrigna:
- La nomina come eredi nel testamento.
- La riconoscibilità attraverso la legge.
Eredità ai figliastri per testamento
Ogni persona ha la facoltà di redigere un testamento, nella modalità preferita fra quelle ammesse dalla legge, con cui disciplinare la divisione del suo patrimonio in seguito alla morte. Trattandosi di una libera espressione della volontà del testatore, il testamento può indicare come eredi le persone che preferisce senza dover dare alcuna spiegazione. Ad esempio, si può lasciare anche la propria eredità ad associazioni o enti. Di conseguenza, per consentire ai figliastri di ereditare una quota, il patrigno o la matrigna deve occuparsi di redigere un testamento in loro favore.
I figliastri, parimenti, possono essere indicati nel testamento anche come legatari, dando loro dei beni specifici e non una quota del patrimonio. In ogni caso, anche se a favore dei figliastri, il testamento deve tener conto delle quote di legittima (se ci sono eredi necessari) perché altrimenti può essere impugnato dagli eredi.
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Eredità grazie alle donazioni del patrigno o della matrigna
Un modo alternativo per regalare parte del patrimonio ereditario ai figliastri senza testamento è quello di utilizzare le donazioni. Queste ultime devono essere effettuate dal patrigno o dalla matrigna quando sono ancora in vita, purché sempre tenendo conto delle quote di legittima. Le donazioni, infatti, nonostante siano antecedenti alla morte, vengono poi calcolate nella divisione ereditaria. Ci sono, tuttavia, alcuni tipi di donazione che non rientrano nella successione ereditaria. Si dice, cioè, che non sono soggette a collazione. Si tratta comunque di donazioni particolari, che non hanno particolare attinenza con i figliastri. Si citano ad esempio le donazioni di modico valore in favore del coniuge e quelle volte alle spese per l’educazione e il mantenimento dei figli.
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Eredità ai figliastri equiparati ai figli
Quando il Codice civile menziona i diritti dei figli include automaticamente anche tutti i soggetti a loro equiparati, come i figli naturali nati fuori dal matrimonio (anche se ormai questa distinzione appare superata) e i figli adottivi. Ebbene, la Corte di cassazione ha riconosciuto la possibilità di adottare i figli dell’altro coniuge, ossia i figliastri, anche quando non versanti in stato di abbandono. Ovviamente la questione viene ponderata di caso in caso, tenendo conto soprattutto degli interessi del minore. La richiesta deve infatti essere presentata dai coniugi al tribunale per i minori. La legge, poi, ammette anche l’adozione dei maggiorenni in alcune circostanze. Per effetto dell’adozione, il figliastro adottato entra nella linea di successione dell’adottante. Le procedure, comunque, devono essere compiute quando entrambi i coniugi sono ancora in vita, ma nel caso in cui i figliastri risultassero adottati bisogna sapere che rientrano nell’eredità del patrigno o della matrigna.
I figliastri, entrano indirettamente in proprietà del patrimonio del defunto anche quando quest’ultimo perisce prima del genitore naturale. Il coniuge, infatti, eredita di diritto una quota ereditaria, che entrando a far parte del suo patrimonio comporrà, in linea di massima, al momento della sua morte l’eredità spettante ai figli.
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