Usare stupefacenti può farti ritirare la patente, anche se non guidi in stato di alterazione. Ecco cosa prevede la legge.
Il consumo di stupefacenti difficilmente si concilia bene con lo svolgimento delle attività quotidiane. Gli effetti delle sostanze pregiudicano la vita sotto tutti i punti di vista, cominciando dalla capacità di guidare in sicurezza. Per condurre un veicolo è necessario essere in pieno possesso delle proprie facoltà mentali, vigili e attenti. Si tratta di requisiti indispensabili per salvaguardare l’incolumità propria e altrui, tanto che la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti è un reato sanzionato molto severamente.
Il mero consumo di stupefacenti, senza mettersi al volante, non è invece un reato bensì un illecito amministrativo. Il cosiddetto “uso personale” esenta soltanto dalle conseguenze penalmente rilevanti, ma non si traduce nel libero e legale consumo di droghe. Le sostanze stupefacenti non sono legali nel nostro ordinamento, fatta eccezione per la sola cannabis a scopo terapeutico nei modi stabiliti dalla legge. Ne consegue che il cittadino tossicodipendente o che comunque assume sostanze stupefacenti può riportare conseguenze sul piano legale, anche quando non commette reati.
Tra queste conseguenze c’è proprio il ritiro della patente che, contrariamente a ciò che molti pensano, non avviene soltanto quando viene accertata la guida in stato di alterazione. In altre parole, chi viene sorpreso a far uso di droghe rischia a prescindere di perdere la patente di guida, indipendentemente dal mettersi al volante in stato alterato o meno. Trattandosi di un tema piuttosto delicato se ne parla molto meno rispetto all’infrazione stradale, ma è un’eventualità molto più comune di quanto si pensi. Resta in ogni caso un argomento di grande importanza, non soltanto nell’ottica della sensibilizzazione ma anche per la prevenzione degli incidenti e la tutela della sicurezza stradale.
Quando viene ritirata la patente per uso stupefacenti
Come anticipato, il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti comporta la revoca della patente. Quest’ultima viene determinata in seguito all’accertamento tossicologico e preclude la possibilità di ottenere la licenza di guida per ben 3 anni dal fatto. Nell’attesa dello svolgimento dei controlli medici per rilevare il consumo di droghe, la patente viene quindi ritirata dagli organi accertatori. Nel frattempo, la patente è sospesa e il conducente non può guidare, rischiando altrimenti la revoca (come chi non si presenta alla visita medica per l’accertamento) e una sanzione amministrativa da 168 a 678 euro.
La condanna per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti può avvenire anche quando il guidatore rifiuta di sottoporsi ai test. Oltre alla revoca (e in attesa della stessa alla sospensione), il conducente rischia anche in questa ipotesi l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi a 1 anno.
L’uso e la detenzione di sostanze stupefacenti senza mettersi alla guida e senza finalità di spaccio non sono invece un reato, ma costituiscono un illecito previsto dall’articolo 75 del d.P.R. n. 309/1990, ovvero il Testo unico sugli stupefacenti. L’uso e la detenzione di droghe a fini esclusivamente privati sono così inquadrati negli illeciti amministrativi e possono comportare diverse sanzioni, tra cui la sospensione della patente di guida fino a 3 anni. Per effetto della stessa norma di legge, il cittadino può subire la sospensione anche di altre licenze per le quali ha perso temporaneamente l’idoneità e i requisiti morali, come il porto d’armi.
Questo vuol dire che chi viene sorpreso a far uso di sostanze stupefacenti o comunque ne è in possesso può subire il ritiro della patente, anche se al momento della contestazione non stava guidando, perfino se stava passeggiando. La sospensione della patente si pone come sanzione amministrativa indipendente dalle ipotesi di reato, necessaria a preservare la sicurezza della circolazione stradale. La stessa può ovviamente essere applicata anche in relazione ad altri illeciti riguardanti le sostanze stupefacenti potenzialmente contrastanti con i requisiti di guida.
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