Se un Ente del Terzo Settore (CER) vende energia al GSE si devono pagare le tasse? Chi paga le tasse sull’energia rinnovabile e a quanto ammontano? A risolvere i dubbi è l’Agenzia delle Entrate.
Quante tasse si pagano sull’energia prodotta da fonti rinnovabili e non utilizzata per l’autoconsumo? Qual è il corretto trattamento fiscale degli incentivi erogati dal GSE alle CER?
Il GSE è il Gestore dei servizi energetici, mentre le CER sono le Comunità Energetiche Rinnovabili. Il GSE paga alle CER i corrispettivi per l’energia rinnovabile prodotta dalle CER e non utilizzata per l’autoconsumo. In merito al trattamento fiscale delle somme erogate, come precisato dalla Risoluzione 37/E del 22 luglio 2024, lo stesso dipende dalla natura giuridica delle CER.
Ma quale trattamento fiscale è riservato alle entrate derivanti dalla vendita di energia da parte delle CER?
Vendita energia da fonti rinnovabili con tariffe incentivanti per le comunità energetiche, come sono tassate?
Un passo indietro è necessario. L’Italia ha l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti, in particolare quelle legate alla produzione di energia, proprio per questo si favorisce l’insediamento di strutture per la produzione di energia verde da fonti rinnovabili, come il solare. Evitare dispersioni è importante, quindi, anche i “piccoli” produttori possono vendere l’energia eccedente rispetto all’autoconsumo.
In base alla normativa, le comunità energetiche possono ricevere una tariffa incentivante ventennale per l’energia condivisa ai sensi dell’art. 3 c. 1 d.m. n. 414/2023. La tariffa premio, così come il contributo ARERA, sono dovuti dal GSE alla CER.
Le CER, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del D.lgs 199/2021 hanno facoltà di distribuire la tariffa e il contributo (totalmente o parzialmente) ai propri membri, come benefici economici diversi dai profitti. Tali proventi come sono tassati?
La Risoluzione 37/E nasce dal quesito di un contribuente, trattasi di una CER costituita in forma di ente associativo del terzo settore, che, di conseguenza, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all’autoconsumo di energia.
Come avviene la tassazione dell’energia da fonti rinnovabili?
L’Agenzia delle entrate sottolinea che già in altri provvedimenti ha affrontato la questione, in particolare nella Risposta a Interpello n. 37 del 2022 ha stabilito che
i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES, essendo gli stessi riconducibili allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale
mentre l’articolo 119 comma 16bis del DL 34/2020, che dispone che
l’esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali [...] non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale
ne consegue che i proventi derivanti dalla vendita dell’energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.
In questo caso, precisa l’Agenzia delle Entrate la CER, pur avendo finalità sociali, cioè fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari, nel momento in cui distribuisce gli utili ai partecipanti alla CER fa sorgere in capo a questi l’obbligo di dichiarare tali redditi percepiti. Gli stessi redditi rientrano nella categoria dei Redditi Diversi disciplinati dall’articolo 67 del Tuir.
Naturalmente tali redditi devono essere dichiarati con il modello 730/2024 o con il modello Redditi Persone Fisiche, se imputati a imprese o società si seguono gli adempimenti previsti per tali soggetti. La tassazione segue le regole ordinarie.
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