Quota 100: cumulabilità fiscale tra sospensione e decadenza

Francesco Oliva

9 Aprile 2019 - 14:25

Quota 100 non è cumulabile con altri redditi da lavoro dipendente e/o autonomo: ma cosa succede se il pensionato percepisce comunque un reddito? Sospensione o decadenza?

Quota 100: cumulabilità fiscale tra sospensione e decadenza

La cumulabilità di Quota 100 con altri redditi di lavoro è una delle questioni che sta facendo maggiormente discutere in seguito alla pubblicazione del cosiddetto “decretone”. Quota 100 non è cumulabile con altri redditi di lavoro dipendente ed autonomo.

A prevederlo è il comma 3 dell’articolo 14 del DL 4/2019, che afferma quanto segue:

La pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui

Il legislatore ha quindi utilizzato una formula molto generica, affermando che i soggetti beneficiari di Quota 100 non possono percepire redditi di lavoro dipendente ovvero autonomo/professionale ma solo ed esclusivamente redditi di lavoro occasionale comunque non superiori ad euro 5.000,00.

Ma cosa succede al beneficiario di Quota 100 che percepisce comunque tali redditi? Scatta la sospensione oppure la decadenza dal beneficio della pensione anticipata?

Cumulabilità Quota 100: sospensione o beneficio in caso di percezione di redditi non cumulabili con la pensione anticipata?

Posto che la cumulabilità di Quota 100 con altri redditi non è stata mai messa in discussione, neppure durante la discussione dell’ultima Legge di Bilancio, obiettivo di questo approfondimento è cercare di comprendere cosa accada nel caso in cui il percettore della pensione anticipata percepisca comunque altri redditi.

Qui vi sono due diverse possibilità:

  • la sospensione del beneficio;
  • la decadenza del beneficio.

Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui il pensionato con Quota 100 percepisca comunque un reddito non cumulabile, allora egli sarà soggetto alla sospensione del beneficio (e non anche alla decadenza).

Proviamo a fare un esempio per comprendere meglio questa situazione. Si ipotizzi un pensionato con Quota 100 che diventa titolare di pensione anticipata il 1° giugno 2019; questo soggetto percepirà poi un reddito da lavoro dipendente e/o autonomo nel mese di settembre, sempre del 2019.

In questo caso tale soggetto dovrà:

  • restituire la pensione percepita nei mesi precedenti a settembre;
  • rinunciare alle mensilità di pensione fino al 31 dicembre;
  • chiudere il rapporto di lavoro che ha generato il reddito non cumulabile;
  • comunicare all’INPS quanto visto nei tre punti precedenti e riprendere il beneficio a partire dal 1° gennaio 2020.

Cumulabilità quota 100 con altri redditi: cosa prevede la circolare INPS numero 11/2019

Sul tema dell’incumulabilità di quota 100 con altri redditi da lavoro è intervenuta l’ormai nota circolare INPS numero 11/2019 che sul punto in questione ha stabilito quanto segue:

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.

Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

Per l’individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell’incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.

Nell’ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato.

Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.

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Quota 100, si può continuare a lavorare? Ecco gli esempi fatti nella circolare INPS numero 11/2019:

Esempio 1
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione Quota 100” dal 1° settembre 2019.

Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

Esempio 2
Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione Quota 100” dal 1° settembre 2019.

Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).

Esempio 3
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione Quota 100” dal 1° settembre 2019.

Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età – requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata) - non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.

Quota 100: si può continuare a lavorare?
Cumulabilità quota 100: l’intervento dell’INPS nella circolare numero 11/2019

Quota 100 e prestazioni occasionali: come inserirli in dichiarazione dei redditi

Per chiudere il discorso della cumulabilità di Quota 100 con i redditi di lavoro occasionale inferiori ad euro 5.000,00 facciamo un’ultima considerazione di carattere fiscale.

Tale tipologia reddituale non è ovviamente soggetta a contributi INPS, poiché al di sotto della soglia minima stabilita.

A livello dichiarativo tali compensi andranno inquadrati come redditi diversi e dichiarati nel quadro RL della dichiarazione modello Redditi PF oppure nel quadro D del modello 730.

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