Ravvedimento operoso: sanzioni e tempi. Guida dell’Agenzia delle Entrate

Anna Maria D’Andrea

13 Ottobre 2016 - 16:24

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per effettuare il ravvedimento operoso specificando quali sono le sanzioni applicate in caso di dichiarazione tadiva o integrativa.

Ravvedimento operoso: sanzioni e tempi. Guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato quali sono i tempi per il ravvedimento operoso e quali le sanzioni per chi presenta dichiarazione integrativa o tardiva.

La Circolare n. 42/E, in allegato al presente articolo, illustra quali sono le disposizioni introdotte dal nuovo ravvedimento operoso, analizzando quali sono i vantaggi per i contribuenti che si avvalgono dell’integrazione o della presentazione tardiva entro 90 giorni.

Il nuovo ravvedimento operoso ha infatti ridotto le sanzioni per chi procede con l’integrazione o la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi annuale.
Per chi si avvale del ravvedimento operoso per l’integrazione della dichiarazione dei redditi la sanzione regolarmente applicata di 250 euro è ridotta ad 1/9, ovvero 27,50 euro. Per il ravvedimento operoso della dichiarazione omessa, la sanzione invece è diminuita di 1\10 su 250 euro, ovvero 25 euro.

Ecco nel dettaglio quali sono i tempi e le sanzioni per il ravvedimento operoso entro 90 giorni e quali per la procedura oltre i termini illustrate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento operoso: tempi e sanzioni entro 90 gg

Il ravvedimento operoso e le agevolazioni concesse sulle sanzioni e illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 42/E si differenziano in base al tipo di errore. Il ravvedimento operoso entro 90 giorni può infatti essere effettuato dal contribuente per integrare o correggere errori nella dichiarazione dei redditi o per presentare la dichiarazione fuori tempo massimo.

Ravvedimento per errori o integrazioni

Il ravvedimento operoso per errori sulla dichiarazione dei redditi che possono essere riscontrati durante controlli formali prevede l’applicazione della sanzione per omesso versamento pari al 30% di ogni importo non versato con riduzione in base al periodo entro il quale si effettua la procedura del ravvedimento operoso.

Per il ravvedimento operoso su errori non rilevabili in sede di controlli formali, la sanzione è ridotta a 1\9 di 250 euro (l’importo applicato in caso di violazione).

Riepilogando:

. Ravvedimento operoso 90gg - 29 dicembre 2016 - per errori\integrazioni
1 errori riscontrabili da controlli formali -> sanzione per omesso versamento al 30%
2 errori non riscontrabili da controlli formali -> sanzione ridotta a 1\9 su 250 euro = 27,5 euro

Ravvedimento per dichiarazione tardiva

In caso di dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni, ovvero entro il 29 dicembre 2016, si applica la sanzione di 250 euro per l’omissione della dichiarazione ridotta ad 1/10, ovvero 25 euro. Alla sanzione ridotta si aggiunge la sanzione per l’eventuale omesso versamento del tributo.

Riepilogando:

Ravvedimento operoso 90gg - 29 dicembre 2016 - per dichiarazione tardiva
sanzione di 1/10 di 250 euro = 25 euro + (eventuale) sanzione per omesso versamento tributo

Ravvedimento operoso dopo 90 giorni

Il ravvedimento operoso può essere effettuato dal contribuente anche dopo i 90 giorni. Le sanzioni vengono calcolate in modo differente e inoltre non è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento in caso di omessa dichiarazione annuale e omesso ravvedimento entro 90 giorni.

Il ravvedimento operoso dopo 90 giorni viene così calcolato:

. Ravvedimento operoso dopo 90 gg
1 errori riscontrabili da controlli formali -> sanzione per omesso versamento al 30% per ogni importo non versato ridotta in base al periodo di ravvedimento
2 errori non riscontrabili da controlli formali -> sanzione per omesso versamento al 90% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato ridotta in base al periodo di ravvedimento

Per quanto riguarda invece l’omessa dichiarazione entro i termini, dopo 90 giorni non è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Circolare Agenzia Entrate n.42/E

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