Le truffe che hanno segnato la storia e i nuovi raggiri dell’era digitale. Ecco come riconoscere, evitare e comprendere le truffe.
Il reato di truffa ha assunto contorni sempre più sofisticati, dimostrando la capacità dei truffatori di adattarsi e sfruttare le vulnerabilità di un mondo interconnesso. Episodi eclatanti come il crollo della piattaforma di criptovalute FTX, che ha visto il suo fondatore Sam Bankman-Fried condannato nel 2023 per frode telematica e riciclaggio, o lo scandalo del MOSE in Italia, legato a un sistema di tangenti nella costruzione delle dighe mobili di Venezia, sono esempi di frodi su larga scala capaci di scuotere interi settori economici.
Parallelamente, l’aumento delle truffe online, con tecniche come lo “spoofing” o l’uso di deepfake per impersonare figure pubbliche e promuovere falsi investimenti, ha messo in luce quanto il reato di truffa sia oggi più pervasivo e complesso che mai. Dalle frodi telematiche a quelle più tradizionali, il denominatore comune è l’inganno, la promessa di un vantaggio immediato o di un’opportunità allettante che si trasforma in una perdita per la vittima.
Cos’è la truffa e in cosa consiste il reato
Il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 del Codice Penale, che lo definisce come:
«un’azione fraudolenta finalizzata a indurre qualcuno in errore, al fine di ottenere un ingiusto profitto con altrui danno.»
Questo reato si colloca tra i cosiddetti delitti contro il patrimonio, connotato dall’inganno come elemento centrale. La truffa si differenzia da altri delitti contro il patrimonio, come il furto o l’estorsione, per la presenza dell’elemento fraudolento. A differenza del furto, nella truffa la vittima collabora inconsapevolmente alla propria lesione patrimoniale, indotta in errore dagli artifizi e raggiri.
Elementi costitutivi del reato
Perché si configuri il reato di truffa, è necessario che siano presenti i seguenti elementi:
- artifizi o raggiri: si tratta di comportamenti ingannevoli, come la simulazione di circostanze false o la dissimulazione di fatti veri, idonei a trarre in errore la vittima;
- induzione in errore della vittima: il soggetto passivo deve essere portato a credere in una realtà distorta o falsa;
- profitto ingiusto e danno altrui: l’autore della truffa deve ottenere un beneficio illegittimo, a scapito del patrimonio della vittima;
- elemento soggettivo (dolo): è necessario che l’autore agisca con la volontà consapevole di ingannare la vittima per ottenere il profitto.
La giurisprudenza ha più volte chiarito l’importanza dell’idoneità dei mezzi fraudolenti a ingannare una persona di normale diligenza. Ad esempio, la Cassazione ha evidenziato che l’inganno deve essere tale da convincere un soggetto medio ad agire in modo pregiudizievole per sé stesso (Cass., Sez. II, n. 1234/2022).
Reato di truffa: la legge di riferimento
L’art. 640 c.p. prevede che:
«chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.»
La truffa è procedibile a querela della persona offesa, salvo che non ricorrano le aggravanti sopra descritte, che rendono il reato procedibile d’ufficio. Ciò significa che, in assenza di querela, l’autorità giudiziaria non può procedere penalmente contro l’autore del fatto.
Circostanze aggravanti
Il secondo comma dell’art. 640 c.p. introduce delle aggravanti che determinano un aumento delle pene:
- truffa aggravata per il mezzo utilizzato o per il danno arrecato: la pena è più severa quando:
- la truffa è commessa con il pretesto di far esonerare qualcuno da un pericolo immaginario o di assicurargli un vantaggio;
- il danno arrecato è particolarmente grave;
- circostanze previste da leggi speciali: ulteriori aggravanti possono derivare dall’utilizzo di mezzi informatici o telematici. Ad esempio, art. 640-ter c.p. per la truffa informatica.
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Condanna per truffa: le pene previste
La truffa semplice è punita con:
- reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- multa da euro 51 a euro 1.032.
Quando il reato presenta le aggravanti previste dal secondo comma dell’art. 640 c.p., le pene sono incrementate alla:
- reclusione da 1 a 5 anni;
- multa da euro 309 a euro 1.549.
Misure accessorie e aggravanti specifiche
In presenza di specifiche situazioni, come il coinvolgimento di mezzi informatici (art. 640-ter c.p.), le pene possono essere aumentate per adeguarsi alla maggiore pericolosità sociale del comportamento. Inoltre, in caso di recidiva o di commissione del reato nell’ambito di un’associazione per delinquere, possono essere applicate ulteriori aggravanti o misure di sicurezza.
Oltre alla pena principale, la condanna per truffa può comportare:
- obbligo di risarcimento del danno alla parte offesa;
- sanzioni accessorie, come l’interdizione temporanea da pubblici uffici o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, a seconda della gravità del reato.
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Qual è la differenza tra truffa e raggiro? E tra truffa e tentata truffa?
La distinzione tra truffa e raggiro, così come quella tra truffa e tentata truffa, risiede nelle caratteristiche degli atti e delle intenzioni che configurano i diversi fenomeni, oltre che nel loro rilievo giuridico.
Truffa e raggiro
Il raggiro può consistere in:
un comportamento ingannevole di minore rilevanza, privo dell’elaborazione fraudolenta tipica della truffa.
Non è penalmente rilevante se non si configura un danno patrimoniale o un profitto ingiusto. Invece, la truffa richiede una condotta più complessa e organizzata, che coinvolga elementi materiali o psicologici (artifizi o inganni idonei) e che si concluda con un danno economico alla vittima.
In sintesi, il raggiro può essere considerato uno degli elementi della truffa, ma non ogni raggiro integra automaticamente il reato.
Truffa e tentata truffa
La differenza tra truffa e tentata truffa si fonda sul principio della consumazione del reato:
- nella truffa consumata, l’azione fraudolenta ha raggiunto il suo scopo, ovvero la vittima è stata effettivamente indotta in errore e ha subito un danno patrimoniale, determinando il profitto ingiusto per l’autore;
- la tentata truffa, invece, si verifica quando l’autore ha compiuto atti idonei diretti a realizzare il reato, ma senza che questo si sia concretizzato per cause indipendenti dalla sua volontà (art. 56 c.p.).
Ad esempio, si tratta di tentata truffa:
“se un soggetto che, tramite una falsa promessa di lavoro, cerca di ottenere un pagamento anticipato, ma la vittima, insospettita, interrompe la transazione prima di subire il danno.”
Anche la tentata truffa è punibile, ma con una pena ridotta rispetto alla truffa consumata. La giurisprudenza ha sottolineato che:
«per configurare la tentata truffa, è sufficiente che l’azione sia idonea e diretta in modo non equivoco alla consumazione del reato, senza che sia necessario il completamento dell’inganno.»
Tutte le tipologie di truffa
Il reato di truffa può manifestarsi in diverse forme, che si differenziano in base alle modalità di commissione, agli strumenti utilizzati e agli ambiti in cui avviene il danno economico.
Truffa informatica
Disciplinata dall’art. 640-ter c.p., la truffa informatica si realizza attraverso l’alterazione o la manipolazione di un sistema informatico o telematico, finalizzata a ottenere un profitto illecito. Ad esempio:
- frodi online, come il phishing, che inducono la vittima a fornire dati sensibili;
- accesso abusivo a conti bancari tramite tecnologie fraudolente.
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Truffa ai danni dello Stato
Prevista dall’art. 640-bis c.p., questa forma di truffa riguarda l’ottenimento indebito di contributi, finanziamenti o agevolazioni da parte di enti pubblici, mediante false dichiarazioni o documentazione artefatta.
Le pene previste sono particolarmente severe per tutelare il patrimonio pubblico.
Truffa assicurativa
Consiste nel simulare o causare volontariamente un evento dannoso (ad esempio, un incidente stradale) per ottenere un risarcimento indebito da parte di una compagnia assicurativa. È una delle tipologie più frequenti e ha rilevanti conseguenze economiche.
Truffa immobiliare
Questa tipologia si realizza quando se l’autore, avvalendosi di false informazioni o documenti, induce la vittima ad acquistare o locare un immobile che non esiste o che presenta caratteristiche diverse da quelle dichiarate. Ad esempio, se sussistono abusività edilizie celate.
Truffe sentimentali
Fenomeno in crescita, spesso legato alle piattaforme digitali. Consiste nel creare false identità per instaurare rapporti affettivi con la vittima, con lo scopo di ottenere denaro o altri benefici.
Truffe telefoniche
Avvengono tramite contatti telefonici in cui l’autore del reato si presenta falsamente come operatore bancario, forze dell’ordine o altra figura autorevole per indurre la vittima a compiere azioni dannose, come trasferimenti di denaro o comunicazione di dati riservati.
Truffa in re illicita
La truffa in re illicita si verifica se l’inganno avviene in un contesto già illecito, come attività illegali o vietate dalla legge. In questi casi, il reato di truffa si configura comunque, poiché l’autore utilizza artifici o raggiri per ottenere un ulteriore profitto a discapito della vittima.
Ad esempio:
- gioco d’azzardo clandestino truccato: manipolazione dei risultati in casinò illegali per frodare i giocatori;
- vendita di sostanze stupefacenti adulterate: sostanze di qualità inferiore o diverse da quelle dichiarate, vendute con raggiri ai consumatori;
- false lotterie illegali: premi inesistenti usati per ottenere denaro dai partecipanti senza mai distribuire vincite.
La giurisprudenza afferma che:
«l’illiceità del contesto non esclude la configurabilità della truffa, in quanto l’inganno rappresenta un’ulteriore lesione al patrimonio della vittima.»
Come tutelarsi in caso di truffa: ecco come denunciare qualcuno penalmente
La prima azione da intraprendere è sporgere querela presso le autorità competenti. La querela è l’atto formale con cui la vittima segnala la commissione di un reato e dichiara l’intenzione di voler procedere penalmente avverso di essa. É possibile proporre querela entro tre mesi dalla scoperta del reato, salvo che la legge non preveda un termine più lungo per casi particolari.
La querela può essere presentata personalmente o mediante il proprio legale di fiducia presso:
- la Polizia di Stato o i Carabinieri;
- la Procura della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente;
- la Polizia Postale, in caso di truffa informatica o commessa tramite mezzi digitali.
Nella querela devono essere indicati:
- i fatti dettagliati che costituiscono il reato, descrivendo le modalità con cui si è stati truffati.
- i dati del presunto autore, se conosciuti, o elementi utili per identificarlo;
- le prove disponibili, come documenti, ricevute, messaggi o e-mail;
- l’eventuale presenza di testimoni.
La querela non è solo un mezzo per perseguire penalmente il responsabile, ma anche uno strumento per ottenere giustizia patrimoniale. È possibile costituirsi parte civile nel processo penale, per chiedere il risarcimento del danno; oppure è possibile intraprendere un’azione civile separata.
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Esempi concreti e casi storici
Nel corso della storia, numerose truffe hanno lasciato un segno per la loro audacia e ingegno. Un esempio è quello di Victor Lustig, noto come «l’uomo che vendette la Torre Eiffel» . Nel 1925, approfittando delle difficoltà economiche della Francia post-bellica, Lustig si finse funzionario governativo e convinse diversi commercianti di rottami metallici ad acquistare la Torre Eiffel, sostenendo che il governo intendeva demolirla per risparmiare sui costi di manutenzione. Riuscì a incassare una somma considerevole prima di fuggire.
Un altro caso notevole è quello di Charles Ponzi, un immigrato italiano negli Stati Uniti, che negli anni ’20 ideò uno schema di investimento fraudolento promettendo rendimenti del 50% in 45 giorni. Il suo metodo consisteva nel pagare i primi investitori con i fondi raccolti da nuovi aderenti, senza reali profitti sottostanti. Questo schema, noto oggi come «schema Ponzi», crollò quando non fu più possibile attrarre nuovi investitori, causando perdite ingenti a migliaia di persone.
Infine, la truffa di Bernard Madoff è uno degli inganni finanziari più devastanti del XXI secolo. Ex presidente del NASDAQ, Madoff gestiva un fondo d’investimento che prometteva rendimenti costanti e significativi. In realtà, operava un gigantesco schema Ponzi, utilizzando i capitali dei nuovi investitori per pagare i rendimenti promessi ai precedenti. Nel 2008, il suo schema crollò, rivelando perdite per circa 65 miliardi di dollari e portando alla rovina numerosi investitori.
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