Reddito autonomi, come cambia la base imponibile con la riforma fiscale

Nadia Pascale

19 Settembre 2023 - 13:12

Come cambia la determinazione del reddito autonomi con la riforma fiscale? Aumentano le spese da portare in deduzione.

Reddito autonomi, come cambia la base imponibile con la riforma fiscale

Il Governo sembra voler accelerare sulla riforma fiscale e si lavora in primo luogo sull’Irpef. A cambiare sono le regole per la determinazione della base imponibile del reddito dei lavoratori autonomi. Il decreto attuativo dovrebbe arrivare al Mef già entro la fine di settembre.

Ecco come sarà determinata la base imponibile per i redditi da lavoro autonomo.

Oneri deducibili dalla base imponibile del reddito dei lavoratori autonomi

L’articolo 5 della legge di delega fiscale si occupa dei principi e criteri direttivi per la revisione delle imposte sui redditi delle persone fisiche. L’obiettivo è allineare la base imponibile con il reddito reale prodotto.

Il principio base per la tassazione dei redditi dei professionisti/lavoratori autonomi sarà la onnicomprensività: tutti i valori e le somme a qualunque titolo conseguiti nell’esercizio dell’attività concorrono alla formazione del reddito.
Il reddito da tassare sarà determinato dalla differenza tra i ricavi conseguiti e le spese sostenute.

Diventa importante il regime delle deduzioni fiscali perché possono portare a un importante risparmio di imposta.
Tra gli oneri deducibili dalla base imponibile per il reddito dei lavoratori autonomi vi sono le spese previdenziali e assistenziali.

Inoltre, concorrono a determinare il reddito le spese sostenute dall’artista o dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e rimborsate dal committente. Sono deducibili dal reddito imponibile le spese non rimborsate dal committente assoggettato a procedure di crisi di impresa, insolvenza o procedure equivalenti. Tali spese restano deducibili anche nel caso in cui la procedura per il recupero delle somme sia infruttuosa.

Si punta inoltre a introdurre la neutralità fiscale per le operazioni straordinarie che determinano plusvalenze.
Tra le operazioni straordinarie rientrano diverse attività che non costituiscono operazioni ordinarie dell’impresa, ad esempio la cessione di un ramo di azienda. Queste operazioni sono caratterizzate dal fatto che spesso portano entrate particolarmente sostanziose e che di conseguenza possono indurre un aumento notevole delle imposte da versare nel caso in cui siano considerate fiscalmente alla stregua di reddito ordinario.
Tra i costi deducibili che, infine, non concorrono alla base imponibile vi sono: spese di viaggio, trasporto, vitto, alloggio e rimborsi chilometrici.

Trattamento fiscale dei beni strumentali

L’articolo 5 della legge di delega fiscale prevede inoltre alla lettera f, punto 2.2 l’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali o di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio di arte e professione e all’uso personale.
Per questi immobili, se non indicati nei registri, si introdurrà l’indeducibilità delle quote di ammortamento del costo e di eventuali canoni di leasing. L’indeducibilità sarà estesa anche alle spese sostenute per l’ammodernamento, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione.

Si prevede invece la deducibilità al 50% delle quote di ammortamento dei beni strumentali, anche a uso promiscuo, ma solo se i beni sono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili o in quello degli acquisti ai fini Iva.

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