Reddito di cittadinanza all’estero: uso della carta e quando si rischia di perderlo

Antonio Cosenza

30 Novembre 2019 - 10:30

Reddito di cittadinanza: per beneficiarne bisogna mantenere la residenza in Italia. Soggiorni all’estero sono consentiti, ma solo per brevi periodi.

Reddito di cittadinanza all’estero: uso della carta e quando si rischia di perderlo

Reddito di cittadinanza: cosa succede quando uno o più componenti vanno all’estero? Rispondere a questa domanda è molto importante anche perché non è raro che uno straniero beneficiario del reddito di cittadinanza decida di tornare, per un periodo più o meno lungo, nel proprio Paese d’origine, così come ci sono molti italiani che decidono di trasferirsi all’estero per cercare lavoro.

Capire cosa succede in questi casi è interessante, anche perché si ricorda che i beneficiari del reddito di cittadinanza sono soggetti a condizionalità.

Proveremo a rispondere di seguito, facendo chiarezza su come comportarsi quando - nel periodo di fruizione del reddito di cittadinanza - si decide di partire all’estero per un soggiorno più o meno breve.

Reddito di cittadinanza: si può utilizzare la carta all’estero?

Come prima cosa è bene sottolineare che durante il soggiorno all’estero non è possibile spendere il sostegno economico erogato sulla carta, se non facendosi inviare i soldi prelevati in Italia (entro i limiti previsti). Proprio per scoraggiare gli acquisti fuori dal nostro Paese, infatti, è stato vietato l’utilizzo della carta RdC sia all’estero che per gli acquisti online.

Questo vale indipendentemente dal motivo per cui si è all’estero: sia per coloro che sono in vacanza che per chi invece decide di partire per un soggiorno più lungo l’utilizzo della carta sul territorio straniero non è consentito.

Reddito di cittadinanza: si rischia di perderlo per un viaggio all’estero?

Non ci sono problemi per coloro che intendono partire per un viaggio breve all’estero; non è così, invece, per chi decide di trasferirsi per un periodo più lungo.

Come noto tra i requisiti del reddito di cittadinanza c’è la residenza in Italia; di conseguenza per chi si trasferisce all’estero scatta la perdita del beneficio. Questo vale nel caso in cui sia il richiedente a trasferirsi; se invece il trasferimento riguarda uno o più componenti del nucleo familiare sarà sufficiente presentare una nuova DSU ai fini ISEE per comunicare la variazione, oltre a presentare una nuova domanda RdC/PdC.

Ovviamente, quanto detto sopra vale per coloro che si trasferiscono all’estero ed effettuano il cambio di residenza. Potrebbe succedere, invece, che l’interessato decida di non comunicare il trasferimento così da continuare a percepire il reddito di cittadinanza.

Tuttavia, non è così facile nascondere il proprio trasferimento, specialmente adesso che è partita la “fase due” del RdC e quindi bisognerà presentarsi ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del Patto per il Lavoro e per tutto il percorso di reinserimento che questo prevede. Per chi non si presenta, e non indica un giustificato motivo per l’assenza, scattano le sanzioni: una mensilità decurtata alla prima assenza, due alla seconda e decadenza del beneficio alla terza.

E tra i motivi con i quali giustificare l’assenza (che potete consultare qui) non figura la non presenza in Italia (salvo il caso in cui questa non sia legata a motivi di salute o a gravi motivazioni familiari).

In alcuni casi il soggiorno prolungato all’estero potrebbe comportare la perdita del reddito di cittadinanza e non solo; qualora l’interessato risulti sempre irreperibile, infatti, potrebbe scattare anche la perdita della residenza.

La normativa vigente, infatti, prevede la cancellazione dell’anagrafe della popolazione residente (e di conseguenza anche del reddito di cittadinanza qualora se ne fruisca) qualora nell’arco di un anno l’interessato sia risultato continuamente irreperibile.

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