Reddito di Cittadinanza: le coppie non sposate e non residenti nella stessa casa vanno incluse nello stesso nucleo familiare, eccetto alcune casistiche.
Reddito di cittadinanza: c’è un dubbio che riguarda molti nuclei familiari, ovvero su come vanno considerati i genitori non conviventi. Sono molte, infatti, le coppie non sposate e non conviventi che hanno figli in comune; a tal proposito, ci si chiede se ai fini del Reddito di Cittadinanza questi vanno considerati in un unico nucleo familiare oppure no.
Si tratta di un’informazione molto importante, d’altronde dalla composizione del nucleo familiare dipende anche il calcolo del sostegno economico e fornire un’informazione sbagliata all’atto della domanda potrebbe farvi incorrere in sanzione: nel dettaglio, non solo si rischia di perdere il Reddito di Cittadinanza, ma anche di dover restituire tutte le somme indebitamente percepite.
Per questo motivo va fatta particolare attenzione al momento della compilazione della DSU ai fini ISEE, con la quale vengono comunicati i componenti del nucleo familiare che andranno a percepire il Reddito di Cittadinanza. Si ricorda, infatti, che la misura non è riconosciuta al solo richiedente, ma a tutto il suo nucleo familiare.
Vediamo, nel dettaglio, come va trattata una coppia di genitori non sposati e non conviventi e in quali casi questi rientrano in un unico nucleo familiare.
Reddito di cittadinanza: i genitori non conviventi rientrano nello stesso nucleo familiare?
È un caso molto comune quello delle coppie non conviventi e non sposate che fanno richiesta del Reddito di Cittadinanza. A tal proposito, ricordiamo che secondo la normativa vigente - articolo 2, comma V, del decreto 4/2019 - il nucleo familiare beneficiario del Reddito di Cittadinanza è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013.
Per capire come comportarsi riguardo ai genitori non conviventi e non sposati, quindi, bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla normativa ISEE. Nel dettaglio, qui si legge che in presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra di loro né siano conviventi va compilato - eccetto alcune casistiche che vi illustreremo di seguito - il Quadro D dell’ISEE.
Quindi, il genitore non convivente va indicato nell’ISEE e l’INPS ne terrà conto nella definizione del nucleo familiare.
Non è sufficiente, quindi, che nella coppia non sposata uno dei genitori abbia una residenza differente per essere escluso dal nucleo familiare. Questo, infatti, ne fa comunque parte e sarà soggetto a tutta la condizionalità prevista dalla misura.
Commettono un errore - che potrebbe costare molto caro - quelle coppie non sposate e non conviventi che includono un solo genitore nel nucleo familiare, sia nel caso che nella coppia ci sia un legame affettivo che nel caso contrario.
Reddito di cittadinanza: quando i genitori non conviventi non rientrano nello stesso nucleo familiare
Generalmente, quindi, nel caso di genitori non sposati e che non convivono, pur non facendo parte della stessa famiglia anagrafica, il genitore che non convive deve comunque essere inserito nello stesso nucleo familiare ai fini ISEE, ad eccezione di alcune ipotesi, ossia quando:
- Se risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore. Attenzione, è il genitore non convivente ad aver contratto un nuovo matrimonio, non l’altro.
- Se risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore (vale quanto detto in precedenza);
- Se è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli.
- Se è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.
- Se è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
Eccetto queste casistiche va sempre compreso nel nucleo familiare; contrariamente l’INPS, in seguito ad un controllo con cui accerterà il vizio della domanda, potrà decidere di togliere il RdC indebitamente percepito chiedendo la restituzione delle somme erogate.
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