Reddito di cittadinanza: importo ridotto per chi percepisce il contributo per l’affitto

Nadia Pascale

20 Ottobre 2022 - 17:03

L’Inps ribadisce la non cumulabilità tra la Quota B del Reddito di cittadinanza e i contributi per l’affitto erogati dai Comuni. Indicate anche le modalità operative per i Comuni.

Reddito di cittadinanza: importo ridotto per chi percepisce il contributo per l’affitto

Con il Messaggio 3782 del 19 ottobre 2022 l’Inps ha reso note le modalità di comunicazione dei dati relativi ai contributi per l’affitto erogato in favore di persone in difficoltà. Le stesse sono dettate per consentire l’inserimento automatizzato dei beneficiari tra coloro che non possono percepire la quota B del reddito di cittadinanza.

La Quota B del Rdc e il contributo affitti

Il reddito di cittadinanza, introdotto con il decreto legge n° 4 del 28 gennaio 2019, è entrato in vigore nell’aprile dello stesso anno. Prevede due quote: la Quota A, integrativa del reddito e la Quota B pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il Reddito di cittadinanza. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili. Per i percettori che sostengono le spese per il mutuo per l’acquisto o la costruzione di una nuova abitazione, la Quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.

L’articolo 1, comma 6, del decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 19 luglio 2021 stabilisce però che nel caso in cui il Comune eroghi il contributo per l’affitto, attraverso il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, i benefici non sono cumulabili e quindi il percettore di Reddito di cittadinanza non potrà ricevere la Quota B.

Modalità operative per i Comuni

Al fine di rendere operativa questa norma l’Inps detta nel Messaggio 3782 le modalità operative attraverso le quali i Comuni dovranno procedere alla trasmissione dei dati inerenti i soggetti che accedono al beneficio del contributo per l’affitto in modo che ci possa essere la compensazione automatizzata dei due benefici.

Tali dati devono essere inseriti in un’apposita sezione del SIUSS, Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali , gestito dall’Inps.

La categoria è identificata come: A1.05.01 denominata “Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”. In questa sezione devono essere inseriti i dati degli affitti erogati dai Comuni attraverso il fondo citato solo per gli anni 2021 e 2022. Tali dati devono essere trasmessi con il carattere della prestazione periodica e non occasionale. Ciò anche nel caso in cui l’erogazione sia avvenuta in un’unica soluzione.
I comuni devono indicare:

  • la data dell’erogazione, cioè la data di inizio di spettanza della prestazione;
  • data della fine dell’erogazione;
  • numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione;
  • importo erogato per ogni mensilità. Nel caso in cui il comune abbia provveduto a un’unica erogazione, la stessa deve essere ripartita in quote mensili, in modo che si possa evidenziare la spettanza mensile;
  • la data di effettiva erogazione del contributo (principio di cassa).
    Le erogazioni effettuate per annualità diverse da quelle 2021 e 2022 dovranno invece essere dichiarate dai Comuni nella sezione A1.05.
Messaggio 3782 Inps
Messaggio 3782 Inps

I Comuni che abbiano effettuato comunicazioni non rispettando queste regole, dovranno rielaborare la trasmissione.
Nel Messaggio 3782 l’Inps sottolinea che i dati relativi ai contributi riconosciuti dai Comuni per la morosità incolpevole, di cui al decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 luglio 2021, dovranno essere dichiarati dai Comuni seguendo le stesse modalità, anche in questo caso infatti deve essere recuperata la Quota B del reddito di cittadinanza.

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