Reddito di cittadinanza, la condizionalità viene sospesa per altri due mesi dal nuovo Decreto Rilancio. Ecco cosa cambia per i beneficiari.
Reddito di cittadinanza, novità nel Decreto Rilancio: visto lo stato di emergenza che rende complicato ogni spostamento, il Governo ha deciso di sospendere per altri due mesi la condizionalità prevista dalla misura per il sostegno del reddito delle famiglie.
Salta, invece, il cambio dei requisiti per la richiesta del reddito di cittadinanza che restano quelli descritti dal decreto 4/2019 (poi convertito dalla legge 26/2019).
I beneficiari del reddito di cittadinanza obbligati dalla legge a seguire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo, quindi, non saranno soggetti a sanzioni per altri due mesi (che si aggiungono a quelli già previsti dal Decreto Cura Italia di marzo).
Reddito di cittadinanza, sospesa la condizionalità per altri due mesi
Il Decreto Rilancio - con il quale è stato introdotto anche il reddito di emergenza da cui però sono stati esclusi i beneficiari del reddito di cittadinanza - ufficializza l’estensione per altri due mesi della sospensione degli obblighi previsti dalla misura.
Non ci sono invece problemi per la fruizione del beneficio economico in quanto questo continuerà ad essere erogato fino alla scadenza naturale al 18° mese).
Questa la parte del Decreto Rilancio che va a prolungare di altri due mesi la sospensione della condizionalità per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
Nel dettaglio, viene esteso per altri due mesi, e quindi fino al 18 di luglio, quanto previsto dall’articolo 40 del DPCM del 17 marzo scorso, nel quale si legge che vista la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus da COVID-19 (decretata per la durata di sei mesi) e al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per “due mesi” dall’entrata in vigore del presente decreto “gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, così come pure i termini previsti per i percettori di Naspi e Dis-Coll”.
Vengono sospesi anche i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento. Per questo motivo non possono esserci sanzioni:
- in caso di mancata risposta a convocazione del centro per l’impiego;
- in caso di rifiuto a partecipare ad un’iniziativa di formazione e orientamento;
- mancata partecipazione ai PUC (progetti utili alla collettività);
- rifiuto di un’offerta considerata congrua.
Ma attenzione, perché con la conversione in legge sono state introdotte delle novità in merito alla sospensione della condizionalità. Ad esempio, la sospensione non si applica alle offerte di lavoro congrue nell’ambito del Comune di appartenenza.
Altra cosa da chiarire è che la sospensione della condizionalità non implica l’interruzione di tutte le attività connesse al reddito di cittadinanza. I centri per l’impiego stanno continuando a lavorare, così come i navigator, in modalità smart working. Ecco perché continuano a svolgersi regolarmente le attività di formazione professionale e orientamento al lavoro, nonché tutte le altre attività connesse ai patti per il lavoro e ai patti per l’inclusione sociale le quali possono essere svolte comunque a distanza.
Attività che andranno regolarmente avanti anche nei prossimi mesi, mentre per le sanzioni ai danni dei beneficiari del reddito di cittadinanza che non partecipano alle seguenti attività, la sospensione varrà per quattro mesi complessivi, fino al 18 luglio 2020.
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