Reddito di Cittadinanza: diventa operativo il taglio delle somme non spese. Da agosto tagli fino al 20% dell’importo erogato mensilmente.
Reddito di Cittadinanza, arriva il taglio dell’importo (fino ad un massimo del 20%): dopo mesi dall’entrata in vigore della misura, ecco che sta per diventare operativa una delle disposizioni previste dal decreto 4/2019, ma per la quale era atteso il decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro.
Come noto, la normativa prevede che il Reddito di Cittadinanza debba essere speso entro un mese dalla data di accredito, pena la decurtazione del 20% dell’importo. Tuttavia, fino ad oggi non è stato possibile trattenere una parte del Reddito di Cittadinanza non speso, in quanto appunto mancava il decreto attuativo necessario affinché questa disposizione diventasse operativa.
Il decreto attuativo è arrivato ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2020, con la quale sono state date le istruzioni su come viene calcolato il periodo entro il quale tutto il Reddito di Cittadinanza va speso, pena la decurtazione dell’importo fino ad un massimo del 20% di quanto accreditato ogni mese (o totale, ogni sei mesi).
D’ora in avanti, quindi, dovrete stare particolarmente attenti a come utilizzate la carta RdC; vediamo perché.
Reddito di Cittadinanza: quale parte dell’importo viene tagliata
Il decreto del Ministero del Lavoro spiega che “l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta RdC, ad eccezione di arretrati, è sottratto nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso”.
Come si calcola allora l’importo da sottrarre? Nel dettaglio, il decreto attuativo spiega che ai fini del calcolo dell’importo da sottrarre va confrontato il saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nell’ultimo semestre, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese.
Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore, allora la differenza tra questi due valori viene integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo. Se non capiente viene sottratta dalla disponibilità della carta fino a capienza.
In ogni caso, la decurtazione mensile non può essere superiore al 20% del beneficio spettante ogni mese.
Facciamo degli esempi per capire meglio cosa sta per succedere. Tizio ha un saldo RdC alla data del 31 luglio pari a 700,00€. Questo lo stesso mese ha ricevuto un accredito di 500,00€; ciò significa che vi è una differenza di 200,00€. Questi, però, non vengono interamente sottratti, visto che la decurtazione non può essere superiore al 20% dell’importo accreditato. Quindi, con l’accredito del RdC del mese seguente il beneficiario del Reddito di Cittadinanza vedrà sottrarsi un importo pari a 100,00€.
Reddito di Cittadinanza: quando vengono tagliati tutti i “risparmi”
Ogni semestre, invece, viene decurtata dalla disponibilità della Carta RdC l’ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità del beneficio riconosciuto.
Ai fini del calcolo dell’importo da decurtare, va confrontato il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun semestre con il valore del beneficio massimo spettante nel semestre. Nel caso in cui il valore del saldo, nei termini di cui al secondo periodo, sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo. Questa decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo.
Altro esempio: Tizio in 6 mesi ha percepito un RdC di importo variabile, con un picco di 550,00€. Questo alla fine del semestre ha un saldo di 650,00€ (escludendo l’ultima mensilità accreditata); l’importo residuo viene totalmente decurtato in quanto superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre.
Importante: entrambe le decurtazioni si applicano a partire dal mese di agosto (“a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”).
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