Novità domanda reddito di cittadinanza: viene semplificato il modulo online in merito alla dichiarazione circa reati e condanne dei richiedenti il beneficio. I dettagli in un recente messaggio Inps.
Novità per il reddito di cittadinanza arrivano dall’Inps con il messaggio numero 3684 del 7 ottobre 2022 e che riguardano la domanda e il nuovo modulo online per fare richiesta del sussidio all’Inps.
Più nel dettaglio quali sono le novità sulla domanda del reddito di cittadinanza e come cambia quindi il modulo online? Proprio facendo riferimento al recente messaggio dell’Inps è possibile rispondere a questi quesiti.
Lo stesso istituto infatti comunica come il nuovo modulo online per la domanda del reddito di cittadinanza, come anche quella per la pensione di cittadinanza, viene introdotto recependo le modifiche previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Si tratta del provvedimento che ha introdotto proprio il reddito di cittadinanza. Vediamo allora come cambia il modulo online per la domanda del reddito di cittadinanza.
Reddito di cittadinanza: come cambia la domanda online
Cambia ancora il modulo online per la domanda del reddito di cittadinanza dopo le prime modifiche introdotte lo scorso luglio e che riguardavano più nel dettaglio la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Come specificato dal recente messaggio dell’Inps le ulteriori modifiche introdotte riguardano invece il “Quadro F – Condizioni necessarie per godere del beneficio” del modello di domanda, “relative alle dichiarazioni in capo al richiedente e ai componenti il nucleo familiare in merito alle misure cautelari e alle condanne per taluni reati individuati dalla richiamata normativa di riferimento.”
Più nel dettaglio l’Inps ha deciso di rendere più agevole la compilazione del modulo online della domanda del reddito di cittadinanza, come anche della pensione di cittadinanza, separando la dichiarazione relativa al richiedente da quella relativa ai componenti del nucleo familiare.
La domanda del reddito di cittadinanza è disponibile, come si legge nel messaggio dell’Inps, collegandosi:
- al sito ufficiale del reddito di cittadinanza nella sezione “Richiedi o accedi”;
- al serviziodedicato sul sito dell’Inps.
Reddito di cittadinanza, novità domanda: controllo automatico condanne
Sempre con il messaggio del 7 ottobre l’Inps spiega anche come, alla compilazione della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza debitamente aggiornata, viene effettuato un controllo automatico delle eventuali condanne in capo al richiedente. Si legge infatti nel messaggio dell’Inps:
“Si evidenzia, infine, che il controllo automatizzato sulla presenza di condanne con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, tramite il Casellario centrale del Ministero della Giustizia, viene effettuato su tutti i richiedenti e i percettori di Rdc/Pdc come previsto, da ultimo, dall’articolo 1, comma 75, della legge n. 234/2021.”
Si tratta di reati che fanno venir meno il riconoscimento del reddito di cittadinanza e che quindi la domanda possa andare a buon fine.
L’articolo 7 comma 3 di cui sopra stabilisce che:
“Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall’INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.”
Rimandiamo di seguito al testo completo del messaggio dell’Inps sulle novità della modulo online della domanda del reddito di cittadinanza.
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