Reddito di emergenza: due mensilità ulteriori vengono introdotte dal decreto Ristori anche per nuovi beneficiari. Vediamo a chi spetta il REM e i requisiti aggiornati per ottenerlo.
Reddito di emergenza: in arrivo due mensilità con il decreto Ristori che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi 29 ottobre 2020.
Il decreto Ristori introduce le nuove quote di novembre e dicembre di reddito di emergenza per le famiglie in difficoltà e che va da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 800 euro (840 se nel nucleo familiare è presente un disabile).
Il decreto Ristori ha previsto anche aiuti per le imprese con cassa integrazione e la proroga del blocco dei licenziamenti.
Le due mensilità del reddito di emergenza spettano anche a coloro che sono già stati beneficiari della quota del decreto Agosto. Non è chiaro leggendo il testo del decreto Ristori se il reddito di emergenza in tal senso spetti anche a coloro che hanno ottenuto le mensilità del decreto Rilancio cui è stata riconosciuta anche la terza.
Reddito di emergenza per due mensilità: a chi spetta
Il reddito di emergenza anche detto REM per due mensilità ulteriori introdotte dal decreto Ristori spetta, come si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri “A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.”
Stando a testo in Gazzetta possiamo, a parità di requisiti, le due mensilità ulteriori del reddito di emergenza andranno:
- a coloro che hanno ottenuto mensilità introdotta dal decreto Agosto;
- a nuovi potenziali beneficiari che possono rientrare nei requisiti di reddito relativamente al mese di settembre 2020.
Non è chiaro come abbiamo anticipato, e forse solo una circolare INPS potrebbe chiarirlo, se il reddito di emergenza per le due mensilità di novembre e dicembre spetti anche a coloro che avendone ancora i requisiti, hanno ottenuto le prime due quote del decreto Rilancio e che, con quella del decreto Agosto convertito nella legge n. 126/2020 del 13 ottobre, hanno già raggiunto le tre mensilità. Si legge al comma 1 articolo 14 del decreto:
“Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.”
Tra costoro ovviamente rientrerebbero anche i percettori delle quote del reddito di emergenza del dl Rilancio che hanno beneficiato anche della terza mensilità di cui sopra. Solo INPS potrà però chiarire e sciogliere ogni dubbio.
Reddito di emergenza: requisiti
Per avere il reddito di emergenza è necessario avere i requisiti previsti dal testo in Gazzetta e dalle precedenti disposizioni in materia. Pertanto i requisiti dovrebbero essere i seguenti:
- residenza in Italia;
- patrimonio mobiliare, con riferimento al 2019, inferiore a 10.000 euro. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo comunque di 20.000 euro;
- un reddito familiare nel mese di settembre 2020 inferiore all’importo del reddito di emergenza stesso;
- ISEE non superiore a 15.000 euro.
Non solo, nel nucleo familiare non deve essere presente un percettore del bonus 1.000 euro previsto dall’articolo 15 del decreto Ristori.
Dunque il REM viene riconosciuto anche a nuovi beneficiari che possano rientrare nei suddetti requisiti e sempre per novembre e dicembre.
Il reddito di emergenza lo ricordiamo va, per ciascuna quota e mensilità, da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro in base alla composizione del nucleo familiare, fino a 840 euro se nel nucleo è presente un disabile.
La domanda per ottenere le due mensilità ulteriori del reddito di emergenza dovrebbe essere inviata a INPS entro il 30 novembre 2020. Le modalità sono quelle stabilite da INPS pertanto dovrebbero restare le stesse previste per le istanze relative alle mensilità precedenti di REM.
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