Per il reddito di emergenza è possibile inviare le domande dal 22 maggio 2020 e fino al nuovo termine del 31 luglio 2020. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e tutti gli importi possibili.
Per il reddito di emergenza la richiesta va inoltrata sul sito INPS dove è disponibile la procedura per l’invio della domanda in modalità telematica.
A partire dal 22 maggio - ed entro il 31 luglio 2020 sulla base dei nuovi termini introdotti dal decreto-legge n.52/2020 del 16 giugno- è quindi attivo il servizio per la presentazione delle domande di reddito di emergenza, misura straordinaria di sostegno dei nuclei familiari penalizzati dal lockdown per il COVID-19 e che sono stati esclusi da altri aiuti del decreto Cura Italia.
Il reddito di emergenza pertanto è disciplinato dall’articolo 82 del decreto n.34/2020, altrimenti detto Rilancio e dall’ultimo decreto n.52/2020 e in particolare l’articolo 2 Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem.
Illustriamo ora nel dettaglio, sulla base della normativa in vigore, il reddito di emergenza, quali sono i requisiti per ottenerlo e gli importi.
Reddito di emergenza: cos’è?
Per chi non lo sapesse si tratta di un sostegno per le famiglie che va ad aggiungersi al reddito di cittadinanza (di cui ne è l’alternativa visto che le due misure non possono essere cumulabili).
Come si legge nel decreto Rilancio, il reddito di emergenza - a differenza dell’indennità di 600,00€ per le partite IVA - non è riconosciuto alla singola persona, bensì all’intero nucleo familiare come accade per il reddito di cittadinanza.
L’importo del Rem non è fisso ma dipende proprio dalla composizione del nucleo familiare, e può variare da 400,00€ a 800,00€, fino a 840 se presente un componente del nucleo familiare con disabilità.
Vediamo quanto previsto dal decreto Rilancio in merito a questo importante aiuto economico per le famiglie in difficoltà a causa della crisi.
Requisiti reddito di emergenza
Il testo ufficiale del decreto Rilancio (per il quale sono stati stanziati 55 miliardi di euro), descrive il Rem come “la misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La richiesta può essere presentata dal 22 maggio 2020 - in via telematica e c’è tempo fino al termine del mese di luglio. Ne possono beneficiarne i nuclei familiari che soddisfano i seguenti requisiti:
- il richiedente del beneficio deve essere residente in Italia. La residenza deve essere verificata;
- patrimonio mobiliare, con riferimento al 2019, inferiore a 10.000€. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000€ per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino ad un massimo comunque di 20.000€;
- hanno un reddito familiare inferiore all’importo del reddito di emergenza stesso;
- ISEE non superiore a 15.000€.
Ci sono, inoltre, delle condizioni di incompatibilità. Per esempio, non possono farne richiesta quei nuclei familiari dove anche una sola persona ha beneficiato di una delle indennità riconosciute dal decreto Cura Italia di marzo. Lo stesso vale per quelle famiglie dove anche un solo componente è titolare di pensione diretta o indiretta (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), oppure dove c’è un titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda è superiore alla quota Rem spettante.
Non hanno diritto al Rem i componenti del nucleo familiare che si trovano in stato detentivo, e nemmeno i ricoverati di lunga degenza (o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato). Questi vengono esclusi dal parametro di scala di equivalenza, con il nucleo familiare che potrà comunque farne domanda.
Non è inoltre compatibile con il reddito di cittadinanza, a differenza di quanto invece si leggeva nella prima bozza. Niente integrazione, quindi, per i percettori del reddito di cittadinanza che prendono meno di quanto gli verrebbe riconosciuto con il nuovo Rem.
Reddito di emergenza: quale importo?
L’importo del reddito di emergenza non è fisso, bensì varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare. Si parte quindi da un minimo di 400,00€ per arrivare ad un massimo di 800,00€.
Per il calcolo dell’importo spettante per ogni famiglia viene utilizzato lo stesso parametro di scala di equivalenza previsto per il reddito di cittadinanza. Nel dettaglio, si considera un coefficiente pari a:
- 1 per il richiedente del reddito di emergenza;
- +0,4 per ogni componente maggiorenne;
- +0,2 per ogni componente minorenne.
Per esempio, per una famiglia composta da due maggiorenni e due minorenni ci sarebbe un parametro di equivalenza pari a 1,8, di conseguenza l’importo del reddito di emergenza sarebbe pari a 720,00€. Ricordiamo, inoltre, che il reddito familiare deve essere comunque inferiore al valore del beneficio spettante. Quindi per poter beneficiare di questa indennità la famiglia in questione dovrebbe avere un’entrata mensile inferiore ai 720,00€.
Anche quando il parametro di equivalenza è superiore a 2, l’importo non potrà comunque superare gli 800,00€. C’è però una novità per quei nuclei familiari dove è presente almeno un disabile grave o non autosufficiente: in questo caso il parametro di scala di equivalenza può arrivare eccezionalmente fino a 2,1 così che l’importo massimo erogabile è di 840,00€.
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Il Rem sarà erogato per due mesi, mentre per la richiesta - da presentare entro la fine di luglio 2020 - c’è l’apposito servizio INPS. Attenzione a farne domanda senza averne i requisiti: in quel caso vi verrà chiesta la restituzione di quanto indebitamente percepito.
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