Domanda reddito di emergenza: proroga fino a luglio con modifiche al dl Rilancio

Teresa Maddonni

29/07/2020

Per fare domanda per il reddito di emergenza è stata prevista la proroga fino alla fine di luglio 2020 dalle modifiche al testo del decreto Rilancio convertito in legge.

Domanda reddito di emergenza: proroga fino a luglio con modifiche al dl Rilancio

Per la domanda del reddito di emergenza vi sono delle novità importanti con la proroga fino a luglio stabilita con le modifiche al decreto Rilancio convertito, ma prima ancora dal decreto n.52/2020 in vigore dal 17 luglio 2020. Il decreto Rilancio, sulla base è ora legge, la n.77/2020.

Non solo, come da comunicazione dell’INPS la domanda per ottenere il reddito di emergenza può essere presentata, con attestazione ISEE valida anche attraverso i CAF. Il reddito di emergenza, che va dalla cifra minima di 400 euro e che può arrivare fino a 840 euro in due quote, è stato introdotto dal decreto Rilancio.

Il testo originale del dl Rilancio prevede che il termine ultimo per inviare la domanda per il reddito di emergenza sia il 30 giugno 2020 che però con il decreto-legge n.52/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamenti di integrazione salariale”, viene spostato di un mese (come confermato nel decreto Rilancio convertito).

Il nuovo decreto ha introdotto anche e soprattutto una deroga a quanto previsto dal dl Rilancio per ottenere le 18 settimane di cassa integrazione, concedendo le 4 in più subito senza dover attendere il 1°settembre. Il decreto Rilancio in fase di conversione è stato in più punti modificato da una serie di emendamenti approvati.

Domanda reddito di emergenza, novità: proroga fino a luglio

Novità per la domanda del reddito di emergenza con la proroga fino alla fine del mese di luglio nel nuovo decreto n.52/2020 in vigore e nelle modifiche poi apportate all’articolo 82 del decreto n.34/2020 altrimenti detto Rilancio ora legge.

Il termine ultimo per fare domanda per ottenere il reddito di emergenza, in deroga a quanto stabilito dal dl Rilancio, viene spostato dal 30 giugno al 31 luglio 2020 e poi lo stesso testo in conversione è stato modificato in tal senso.

Non è solo questa la grande novità sul reddito di emergenza, perché sulla base di un comunicato dell’INPS dello scorso 12 giugno, la domanda potrà essere inoltrata all’Istituto di previdenza anche tramite CAF.

I CAF sono fondamentali per ottenere il reddito di emergenza dal momento che è necessario presentare la DSU aggiornata a fini ISEE. L’importo minimo per il Rem è di 400 euro che va moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza che tiene conto della numerosità del nucleo familiare.

Si va quindi dai 400 euro per il nucleo con un adulto, agli 800 con tre adulti e due minori che diventano 840 se uno dei componenti è un disabile.

Nel decreto Rilancio convertito in merito al reddito di emergenza a essere modificato, sulla base del decreto del 16 giugno 2020, è il comma 1 dove la parola “giugno” viene sostituita da “luglio”. Il testo finale è il seguente:

“1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di luglio 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.”

Non solo viene aggiunto anche il comma 2 bis che recita quanto segue:

“Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito.”

Nel dettaglio ci si riferisce a chi occupa abusivamente degli immobili. La procedura per fare domanda per il reddito di emergenza resta invariata fatta salva la possibilità, confermata da INPS, di poter ricorrere anche ai CAF per l’elaborazione della stessa.

Come fare domanda per il reddito di emergenza

La domanda per il reddito di emergenza può essere inoltrata all’INPS anche tramite i CAF, ricordiamo come farla secondo quanto stabilito dall’Istituto. Come da circolare INPS n.69 del 3 giugno 2020, in cui si definiscono anche i termini entro cui si ottiene il pagamento del beneficio, l’Istituto chiarisce ulteriormente come presentare domanda per il reddito di emergenza e in particolare attraverso:

  • il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Sempre nella circolare si legge che la domanda può essere presentata, come annunciato, tramite i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l’INPS.

INPS conclude che la domanda per il reddito di emergenza è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

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