Come e quando si può ritirare la querela presentata alle Forze dell’ordine: cosa dice la legge e in quali casi non è possibile.
La legge italiana consente di ritirare la querela depositata in Polizia o Carabinieri ma, in alcuni casi, è necessaria l’accettazione espressa della persona querelata.
C’è da dire, però, che non sempre le querele possono essere ritirate; è il caso di quelle che si riferiscono ai reati a sfondo sessuale, come la violenza su minori o persone con handicap.
In questa guida tutto quello che c’è da sapere prima di rinunciare o rimettere la querela.
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RITIRARE LA QUERELA: QUANDO E COME SI PUÒ
È sempre possibile ritirare la querela?
A differenza della denuncia, la querela può sempre essere ritirata a meno che si tratti dei reati di violenza sessuale o atti sessuali a danno dei minori. In questi casi, infatti, il reato è così grave da non poter essere ignorato dalle Forze dell’ordine anche se la vittima decide in un secondo momento di rinunciare a perseguire il colpevole.
Chi può ritirare la querela?
La querela può essere ritirata tramite remissione o rinuncia (che spiegheremo più avanti):
- personalmente dal querelante, cioè colui che si è rivolto alle Forze dell’ordine;
- dall’avvocato di fiducia munito di procura ad hoc.
Si può ritirare la querela con la remissione
Uno dei modi per ritirare una querela è la remissione, previsto dall’articolo 154 del Codice penale: “Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.”
La remissione è:
- irrevocabile;
- deve avvenire prima della condanna definitiva;
- non può essere soggetta a termini o condizioni;
- non è valida per il reato di violenza sessuale previsto dall’articolo 609 bis del Codice penale.
Di seguito il modello FAC-SIMILE per la remissione della querela disponibile negli uffici della Polizia di Stato:
La remissione della querela causa la cessazione dell’azione penale e l’estinzione del reato portato alla conoscenza delle Autorità, tuttavia non ha effetto se non viene accettato dal soggetto querelato. Vediamo come.
La remissione della querela deve essere accettata
Senza accettazione del querelato non ci può essere la remissione. Infatti potrebbe accadere che il querelato si opponga per dimostrare la sua innocenza e quindi proseguire in giudizio.
L’accettazione segue le stesse regole dell’atto di remissione della querela: se fatta durante il processo va pronunciata espressamente dal querelato o dal suo avvocato, se fatta al di fuori del processo può essere sia espressa che tacita.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 19568/2010) è intervenuta per chiarire come può avvenire l’accettazione tacita:
“C’è accettazione ogni volta che mancano elementi di segno positivo del querelato della volontà di continuare il processo e dimostrare la propria innocenza, per esempio la mancata comparizione in giudizio.”
La rinuncia alla querela: come e quando si può fare
Esiste poi la rinuncia (articolo 339 del Codice di procedura penale) che consiste in atti o fatti incompatibili con la proposizione della querela. In altre parole, la persona danneggiata rinuncia all’esercizio della querela ancor prima di presentarla.
La rinuncia, come la remissione, è irrevocabile, inoltre:
- si può manifestare in maniera espressa o tacita;
- si estende a tutti i soggetti responsabili del reato.
La rinuncia tacita si ha quando la vittima compie degli atti incompatibili con la volontà di querelare; ad esempio quando i genitori consentono al fidanzato della figlia di vivere con loro, nonostante la commissione del reato di Sottrazione consensuale di minorenni.
Differenza tra rinuncia e remissione della querela
Rinuncia e remissione della querela possono essere facilmente confuse tra loro, ma hanno profonde differenze: la remissione può essere esercitata soltanto dopo la presentazione della querela a Polizia o Carabinieri; la rinuncia, invece, consiste nell’estinzione preventiva della possibilità di querelare.
Inoltre la remissione, per produrre effetti, deve essere accettata dal querelato mentre la rinuncia è un atto unilaterale e non richiede accettazione.
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