Conosciuto anche come revisione contabile, si tratta di un procedimento utilizzato per accertare che il bilancio risulti essere conforme.
Aziende, enti pubblici, spa, cooperative: sono diverse le realtà che possono, o devono, fare la revisione legale dei conti. Questo strumento, obbligatorio solo in alcuni casi, permette di verificare che i conti di un’azienda, per esempio, siano in ordine, accertando quindi che le rilevazioni contabili e di bilancio siano veritiere, permettendo di delineare un’immagine chiara dello stato di salute economica della realtà in questione.
Anche per coloro che non ne hanno l’obbligo può rivelarsi uno strumento utile, poiché permette di offrire ai propri investitori o fornitori prove concrete, analizzate da un professionista esperto, riguardo la situazione della propria azienda. L’utilizzo della revisione legale dei conti può infatti essere un mezzo utile non solo a controllare la propria realtà, ma anche per la comunicazione esterna.
Cos’è la revisione legale dei conti
Si tratta, in breve, dell’opinione di un esperto in relazione alla lettura del bilancio di un’azienda o spa, che possa attestare in modo concreto e veritiero la condizione economica dell’impresa in questione. La valutazione in sé non si basa infatti su opinioni soggettive, bensì su quanto previsto dagli appositi statuti pubblicati dagli enti di controllo, come il ministero dell’Economia e delle Finanze.
Questa valutazione deve essere redatta in un documento apposito, all’interno del quale verrà anche incluso il giudizio del revisore in relazione al bilancio analizzato, che sarà da considerarsi un parere sulla validità e sulla correttezza sostanziale e formale del bilancio della realtà analizzata.
Consiste quindi sia nel giudizio del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, quando questo viene redatto, sia in una verifica della tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili. Le regole specifiche riguardanti la revisione legale dei conti sono esposte nel decreto legislativo 39/2010, dove al comma 2 dell’articolo 14 è anche esposto in modo particolareggiato ciò che deve essere presente all’interno della relazione che i revisori devono andare a produrre.
Tipologie di giudizio
Il giudizio del revisore può essere sia positivo, sia negativo. In caso risulti negativo dovrà essere giustificato attraverso le motivazioni che portano a tale valutazione.
Le tipologie di giudizio riscontrabili sono le seguenti:
- senza rilievi o positivo: in questo caso non emergono, durante la revisione, problematiche o deviazioni a norma di legge, sia dei principi contabili, sia dei principi di consolidamento. Non ci sono quindi conseguenze per l’impresa;
- positivo con rilievi per limitazione: questo giudizio si riscontra nel caso in cui il revisore non abbia avuto a disposizione tutta la documentazione necessaria in tempi utili, potendo comunque visionare la maggior parte, e senza la comparsa di errori rilevanti;
- negativo o avverso: in questo caso gli errori e le problematiche che sono state rilevate non hanno permesso un esito favorevole della revisione, e il revisore dovrà anche fornire delle spiegazioni dettagliate al riguardo.
Esiste anche la possibilità che la revisione venga valutata “impossibilitata a esprimere un giudizio”. Come intuibile, non si tratta di un giudizio vero e proprio, e avviene nel caso in cui non sia stato fornito al revisore l’accesso alla documentazione necessaria allo svolgimento dell’operazione.
L’impresa infatti, nel momento in cui sceglie, o è obbligata, a svolgere la revisione legale dei conti è anche tenuta a permettere al professionista di analizzare tutta la documentazione di cui ha bisogno per lo svolgimento del suo lavoro. Di questa documentazione non fa solo parte il bilancio, ma anche tutto ciò che è necessario per verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, oltre che la corretta rilevazione dei fatti di gestione presenti all’interno delle scritture contabili.
Per chi è obbligatoria
Come accennato, la revisione legale dei conti non è sempre una scelta dell’impresa, ma diventa obbligatoria per alcune realtà. A essere soggette in via obbligatoria sono, prima di tutto, le società per azioni (ovvero le Spa), oltre anche a qualsiasi altro Ente giuridico partecipato da un Ente locale, come comuni, province, e regioni.
Per quel riguarda le società a responsabilità limitata e le società per azioni, quando previsto dallo statuto, il controllo dei conti può anche essere attribuito a un collegio sindacale, a patto che al suo interno sia presente almeno un revisore abilitato.
Riguardo alle società a responsabilità limitata, inoltre, è importante notare come non sempre siano obbligate ad avere un collegio sindacale. Questo è presente quando:
- il capitale sociale supera i 120 mila euro;
- vengono superati i limiti dimensionali di cui all’articolo 2435-bis del Codice civile, ossia un totale dell’attivo patrimoniale superiore ai 4.400.000,00 euro, ricavi superiori a 8.800.000,00 euro, e i dipendenti occupati che superano le 50 unità;
- la società è tenuta redigere il bilancio consolidato;
- la società detiene il controllo di altre società a loro volta obbligate alla revisione legale dei conti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA