Ricalcolo NASpI dopo decadenza e sospensione: di quali contributi si tiene conto

Antonio Cosenza

11 Febbraio 2021 - 15:07

Indennità di disoccupazione NASpI: cosa succede dopo decadenza e sospensione? Facciamo chiarezza sull’eventuale ricalcolo.

Ricalcolo NASpI dopo decadenza e sospensione: di quali contributi si tiene conto

Ricalcolo NASpI: di seguito alcune informazioni utili per capire come viene ricalcolato l’importo dell’indennità di disoccupazione dopo un periodo di sospensione (o in caso di decadenza).

Come noto, ci sono delle situazioni che comportano la perdita o la sospensione della NASpI. Non sempre, quindi, si percepisce l’indennità di disoccupazione per tutta la durata inizialmente prevista.

A tal proposito, è bene ricordare fin da subito qual è la durata della NASpI: questa viene riconosciuta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ma fate molta attenzione a quanto segue in quanto sarà fondamentale ai fini della nostra trattazione: nel calcolo della durata non vengono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Ci sono, però, dei casi in cui la NASpI si sospende o decade prima della scadenza. Ciò non toglie che in un secondo momento si possa tornare a percepire la misura e in tal caso l’INPS potrebbe effettuare un ricalcolo; vediamo perché.

Decadenza o sospensione NASpI: quando?

Come prima cosa è bene chiarire la differenza che c’è tra sospensione e decadenza. Nel primo caso la sospensione agisce per il solo periodo in cui ne sussistono i presupposti; dopodiché o scatta la decadenza della prestazione oppure l’interessato torna a percepire l’indennità senza la necessità di ripresentare nuovamente domanda.

Nel dettaglio, è prevista la sospensione dell’indennità di disoccupazione quando:

  • il titolare della prestazione trova una nuova occupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata non superiore ai sei mesi. L’indennità è sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro, ma a patto che il reddito annuo presunto sia inferiore agli 8.145,00€;
  • il titolare della prestazione trovi una nuova occupazione in Paesi dell’UE con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Concentriamoci sul primo caso: nel caso in cui al termine dei sei mesi il rapporto lavorativo dovesse continuare, allora scatterebbe la decadenza della NASpI. Se invece il rapporto si interrompe, allora la NASpI riprenderebbe regolarmente.

La NASpI, invece, decade quando il titolare della prestazione:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia un’attività di lavoro subordinato di durata superiore ai 6 mesi, o comunque con un reddito presunto superiore agli 8.000,00€;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che si presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere;
  • inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto;
  • raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità.

In caso di decadenza della prestazione, invece, questa non si riattiva automaticamente al venir meno di una delle suddette situazioni. Dovrà essere il titolare della prestazione a dover fare una nuova domanda qualora ne sussistano i requisiti.

Ricalcolo NASpI dopo la sospensione o la decadenza

L’importo della NASpI è calcolato prendendo la media delle retribuzioni percepite negli ultimi quattro anni, eccetto quelle che hanno già dato luogo all’indennità di disoccupazione. Nel dettaglio, la misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni precedenti alla domanda.

Va detto che in caso di ripresa del pagamento della NASpI dopo un periodo di sospensione non vi è il ricalcolo dell’importo. Non si tiene conto, né ai fini dell’importo né tantomeno per la durata, del rapporto di lavoro che ha dato luogo a sospensione.

Si terrà conto, quindi, dell’importo dell’ultima mensilità pagata prima della sospensione della NASpI, e questa verrà erogata per il periodo restante.

Se invece si vuole che venga considerato anche l’ultimo rapporto di lavoro, allora bisognerà presentare una nuova domanda della NASpI, così da dar luogo ad un ricalcolo dell’importo. In una tale operazione si terrà conto dei contributi versati negli ultimi quattro, compresi quelli residui prima della sospensione e quelli riferiti all’ultimo rapporto di lavoro.

Ma attenzione, potete presentare una nuova domanda solo se ne soddisfate i requisiti, come ad esempio quelli per cui ci siano almeno 13 settimane contributive negli ultimi quattro anni, e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Lo stesso vale in caso di decadenza della NASpI prima della scadenza. Qualora se ne soddisfino i requisiti si può fare una nuova domanda e in tal caso si terrà conto sia delle settimane contributive che non sono state fruite nel precedente periodo che di quelle riferite ai rapporti di lavoro avuti successivamente alla decadenza.

In fase di ricalcolo, quindi, si terrà conto anche del periodo precedente alla decadenza, togliendo ovviamente le settimane in cui la vecchia NASpI è stata goduta.

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