Per avere applicata un’aliquota inferiore al 15% sulle prestazioni della pensione complementare, è possibile superare i quindici anni di contributi anche sommando l’adesione a diversi fondi.
Come si calcola l’anzianità di partecipazione alle forme di pensione complementare per il diritto alla riduzione delle tasse? A chiarire il punto è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29/E dell’11 aprile 2025 in cui viene spiegato come effettuare il calcolo dell’anzianità di partecipazione e come questo influisce sulla riduzione dell’aliquota per l’imposta da versare sulle prestazioni derivanti.
La risoluzione va a rispondere al dubbio di una associazione che chiedeva come considerare l’anzianità di partecipazione in caso di iscrizione a più fondi complementari. Si calcola solo l’anzianità del fondo che eroga la prestazione o anche, eventualmente, dei periodi maturati presso altri fondi?
Pensione complementare, prestazioni e regole
L’aliquota di imposta ordinaria prevista per le erogazioni del fondo pensione è al 15%. L’articolo 11 del Dlgs 252 del 2005 stabilisce, però, che possa essere prevista una riduzione dell’aliquota in caso prestazioni quali:
- rendita integrativa temporanea anticipata (RITA);
- riscatti parziali a causa di lunga inoccupazione, malattia, invalidità e decesso;
- prestazioni erogate in forma di capitale o rendita;
- anticipazioni per far fronte a gravi spese sanitarie.
In questi casi l’aliquota di tassazione, che come abbiamo detto è fissata al 15%, può essere ridotta dello 0,3% per ogni anno di anzianità di partecipazione che eccede i quindici anni. Il minimo di tassazione applicabile è il 9% in caso di anzianità pari o superiore a 35 anni.
Nel caso, però, non siano stati esercitati riscatti totali di una o più posizioni per l’aderente che ha sottoscritto più fondi, i periodi di partecipazione ai diversi fondi possono essere sommati?
Le anzianità possono essere sommate?
L’associazione propone, nell’istanza, di poter sommare i periodi di anzianità di partecipazione e l’Agenzia delle Entrate accoglie la soluzione confermando che ai fini della determinazione dell’aliquota applicata alle erogazioni, devono essere considerati tutti i periodi complessivamente maturati, se il soggetto è iscritto a più fondi complementari.
Secondo la normativa, infatti, si devono calcolare tutti i periodi in cui in soggetto è risultato iscritto a un fondo pensione complementare a patto che la posizione che ne deriva non sia stata integralmente riscattata.
Come si dimostra l’anzianità maturata in altri fondi? Per il soggetto sarà sufficiente presentare l’attestazione rilasciata dal fondo pensione diverso da quello erogante che contenga:
- la data di adesione;
- l’assenza di un riscatto totale della posizione.
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