Entra in vigore il 4 ottobre 2024 la riforma delle dogane con importanti novità che riguardano la fiscalità, le sanzioni e l’Iva. Vediamo cosa cambia.
Al via la riforma delle Dogane che ha il compito di snellire tutti gli adempimenti burocratici e migliorare i controlli. Cosa cambia per l’Iva e la fiscalità nelle procedure di import-export?
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Dlgs 141 del 2024 che porta le integrazioni al Codice doganale dell’Unione e la revisione del relativo sistema sanzionatorio. Si punta ridurre la complessità delle norme nel settore con una riforma che porti a un libero accesso sui mercati internazionali delle Pmi che puntano all’estero. Le novità a livello fiscale sono radicali perché la riforma va a modificare profondamente i regimi speciali per allinearli alla normativa europea.
Si tratta di una riforma molto importante visto che potrebbe rappresentare una novità decisiva per le imprese italiane che vogliono diffondere all’estero il Made in Italy.
Contenuti della riforma in breve
Il decreto legislativo è entrato in vigore il 4 ottobre con un testo che prevede un riassetto normativo che punta alla semplificazione e a una telematizzazione delle procedure. L’altro obiettivo che si pone è quello di creare un coordinamento migliore tra le autorità doganali provvedendo, al tempo stesso anche a una revisione del sistema sanzionatorio.
La prima novità di rilievo è che si passa dai 352 articoli del Tuld e i moltissimi vincoli di legge (di cui alcuni vecchissimi e, a volte superati) alla codifica di un unico insieme di norme aggiornato, semplice e snello.
Gli articoli, con la riforma diventano 122, ma la cosa fondamentale è che recano indicazioni chiare e univoche senza difficoltà di interpretazione.
Il nuovo testo, agli articoli 78 e 790 mira a razionalizzare il contrabbando. Sono state individuate solo due specifiche macro fattispecie:
- contrabbando per omessa dichiarazione
- contrabbando per dichiarazione infedele
In entrambi i casi è prevista una sanzione dal 100 al 200% dei diritti di confine dovuti a cui si aggiunge, però anche la confisca dei beni oggetti di reato e il loro equivalente monetario.
Sportello Unico Doganale
Un’altra novità di rilievo è l’introduzione dello Sportello Unico Doganale, attraverso il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli coordina le diverse amministrazioni che sono chiamate a controllare le merci in entrate e in uscita in ambito intra UE.
In questo modo il coordinamento tra l’Agenzia delle Dogane e gli enti pubblici è agevolato e non deve più passare per le numerose istanze prima richieste dalle 18 diverse amministrazioni.
A essere rivisto, inoltre, è anche il sistema sanzionatorio e la modifica si basa sul principio della proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione (alcune delle infrazioni minori sono state depenalizzate).
Nel dettaglio sono previste sanzioni amministrative che vanno dall’80% al 15% con attenuanti qualora:
- i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3% (un terzo della sanzione)
- la sanzione non è applicata se i diritti di confine dichiarati sono pari o superiori a quelli accertati.
Cosa cambia per l’Iva
L’Iva è stata inserita come imposta sul valore aggiunto tra i diritti di confine: per questo tributo nelle operazioni di importazione, si applica la normativa UE in materia di individuazione del soggetto chiamato al pagamento.
Non costituisce diritto di confine nei casi in cui:
- l’immissione è destinata al consumo in uno Stato membro UE;
- l’immissione è vincolata a deposito diverso da quello doganale.
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