Rimborso modello 730/2024 o debito Irpef? Sul sito Inps la verifica dei conguagli

Patrizia Del Pidio

15 Luglio 2024 - 10:25

Per chi ha l’Inps come sostituto di imposta è possibile vedere l’esito dei conguagli del 730/2024 direttamente dal sito dell’istituto, ecco come fare.

Rimborso modello 730/2024 o debito Irpef? Sul sito Inps la verifica dei conguagli

Sia che il modello 730/2024 dia come esito un rimborso o un debito Irpef da versare, per chi ha l’Inps come sostituto di imposta è possibile verificare online l’esito del conguaglio dal sito dell’istituto.

Si tratta di un servizio destinato a chi percepisce prestazioni dall’Inps imponibili all’Irpef (come, per esempio, pensione, Naspi o cassa integrazione) e ha, quindi, l’istituto come sostituto di imposta. Per verificare l’esito dei conguagli, ovviamente, bisogna attendere di aver inviato il modello 730 di quest’anno e poi accedere al servizio “Assistenza fiscale 730/4: servizi al cittadino” dal quale contribuente può verificare il conguaglio relativo al modello 730/2024.

Il rimborso Irpef spettante o il debito emerso dal modello 730 saranno erogati e trattenuti direttamente dalla prestazione che l’Inps eroga (sulla pensione, la Naspi o la cassa integrazione, per esempio) ma è possibile conoscere gli importi anche prima del pagamento della prestazione e questo non tutti lo sanno.

Il servizio di verifica relativo al modello 730/2024 consentirà inoltre di comunicare all’Inps di voler modificare ovvero annullare l’importo dell’eventuale seconda rata di acconto Irpef emersa dalla dichiarazione dei redditi, a partire dal 15 luglio.

Rimborso modello 730/2024 o debito Irpef? Sul sito Inps la verifica dei conguagli

Basterà essere in possesso delle credenziali per l’accesso ai servizi Inps, ossia Pin, Spid, Cie o Cns, per verificare online l’esito del modello 730/2024, accedendo al servizio denominato “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile tra l’altro anche nell’app Inps mobile.

Il servizio consente di visualizzare non solo la presenza di un rimborso Irpef relativo al modello 730/2024 o un debito d’imposta, con i relativi importi, ma anche:

  • l’avvenuta ricezione da parte dell’Inps delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
  • la conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’Inps sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
  • il diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta.

Il servizio online è disponibile esclusivamente per i contribuenti che hanno indicato l’Inps come sostituto d’imposta nel modello 730/2024. Si pensi ai pensionati o ai titolari di indennità di disoccupazione Naspi.

Si evidenzia che, invece, Inps non può essere indicato come sostituto d’imposta per le prestazioni assistenziali, quali ad esempio l’assegno sociale, il bonus baby sitter o l’assegno unico.

Debito Irpef nel modello 730/2024: come ridurre o annullare la seconda rata di acconto

Oltre a poter verificare se si è a debito o a credito, il servizio online disponibile sul sito Inps consentirà di trasmettere la richiesta di annullamento o variazione della seconda rata di acconto Irpef o cedolare secca.

Sempre per quel che riguarda il conguaglio Irpef a debito, si evidenzia che se l’Inps dovesse trovarsi nell’impossibilità di completare le trattenute previste dal modello 730/2024, per cessazione della prestazione o ad esempio in caso di incapienza, verrà inviata un’apposita comunicazione all’interessato con l’invito a provvedere al versamento dei residui importi a debito.

Si evidenzia inoltre che in caso di debito Irpef nel modello 730/2024, è buona cosa inviare in tempi celeri la dichiarazione dei redditi, per poter sfruttare i vantaggi della rateizzazione dei versamenti, da concludersi obbligatoriamente entro il mese di novembre.

Come indicato dall’Inps, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a giugno.

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