La Corte di Cassazione ha riconosciuto il maxi risarcimento a una donna per le molestie perpetrate dall’ex marito con troppe telefonate e sms
Sicuramente si tratta di una sentenza che farà la storia, infatti con la decisione 26182/2022 la Corte di Cassazione ha confermato una condanna della Corte di Appello di Torino nei confronti di un ex marito che ha tormentato per un lungo periodo la ex moglie con chiamate, pedinamenti, violazioni di domicilio, lettere minatorie, sms e altri strumenti. La decisione della Corte di Cassazione è importante perché segna anche il limite tra il “serrato corteggiamento amoroso” e lo stalking.
Troppe chiamate dell’ex marito possono cagionare un danno?
I fatti prendono il via da una brusca separazione in seguito alla quale l’ex marito inizia un vero comportamento persecutorio nei confronti della ex moglie attraverso lettere minatorie, pedinamenti, presentandosi a casa della donna senza invito, violando addirittura il domicilio della vicina di casa, con invio continuo di messaggi e telefonate.
Questi comportamenti reiterati portano la donna ad agire legalmente contro l’uomo che viene condannato in primo grado per il reato di violazione del domicilio aggravato, lesioni aggravate, reati a loro volta aggravati dal vincolo della continuazione e dalla recidiva. Il soggetto viene condannato anche per la violazione delle prescrizioni contenute nel decreto del tribunale, sezione misure di prevenzione.
In questa sede il tribunale riconosce alla ricorrente il risarcimento del danno del valore di 18.000 euro, oltre alle spese di giudizio e rappresentanza.
L’ex marito a questo punto propone ricorso in appello, ma anche in questo caso non va meglio, infatti viene nuovamente condannato. In tale sede infatti viene contestata anche la continuazione tra i reati contestati e di conseguenza viene comminata la sanzione della condanna a tre anni di reclusione. Ricorre quindi in Cassazione
Serrato corteggiamento amoroso o stalking? Differenze tra reati
La difesa dell’ex marito parte dal presupposto che in realtà in suo comportamento può integrare al massimo la violazione dell’articolo 660 del codice penale, che punisce la molestia o il disturbo alle persone, in quanto trattasi di un “serrato corteggiamento amoroso” volto al ricongiungimento con assenza dell’elemento del dolo. Tale fattispecie è evidentemente meno grave rispetto allostalking.
La Corte di Cassazione però è di contrario avviso in quanto il comportamento dell’ex marito, per le modalità di svolgimento, che hanno visto anche la violazione del domicilio della vicina di casa, per la reiterazione della condotta con pedinamenti, telefonate, messaggi, lettere con tono intimidatorio, hanno generato ansia nella ricorrente, al punto che la stessa ha cambiato il proprio domicilio senza darne notizia neanche alle autorità, proprio per l’esigenza di nascondersi da tutti.
Secondo la Corte di Cassazione si verifica il reato di cui all’articolo 660 del Codice Penale nel caso in cui la vittima di reato sia infastidita dal comportamento altrui, ma tale comportamento non abbia generato ansia, paura e un’alterazione delle abitudini di vita, mentre bene hanno fatto i giudici di primo grado e di appello a inquadrare la fattispecie nell’articolo 612 bis del Codice Penale, introdotto dal decreto legge 23 febbraio 2009 n° 11 e convertito in legge 38 del 23 aprile 2009.
Occorre ricordare che il secondo comma dell’articolo 612 bis c.p. prevede proprio un aumento della pena nel caso in cui la condotta sia tenuta “dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”( comma modificato dal decreto legge 93 del 2013).
Per quanto riguarda invece l’assenza di dolo richiamata dal soggetto condannato (ex marito), la Corte di Cassazione ha ravvisato che nel caso in oggetto debba ravvisarsi il dolo generico in quanto, in seguito alla reiterazione dei messaggi dai toni intimidatori, la vittima aveva più volte chiesto di essere lasciata in pace. Da ciò consegue che l’ex marito era ben consapevole che con le troppe chiamate, sms e pedinamenti stava creando uno stato di ansia e paura e, nonostante questo, non ha desistito.
Di conseguenza il Supremo Giudice ha confermato la sentenza con condanna al risarcimento del danno del valore di 18.000 euro, l’entità del risarcimento è infatti correlata al grave pregiudizio psicologico subito dalla donna in seguito alle troppe telefonate e comportamenti persecutori dell’ex marito
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