Cosa rischia un insegnante che dà uno schiaffo allo studente?

Antonio Cosenza

8 Ottobre 2020 - 16:15

Salerno, un insegnante tira uno schiaffo all’alunno che non vuole mettere la mascherina: cosa rischia adesso?

Quali rischi per un insegnante che dà uno schiaffo all’alunno?

Un insegnante ha dato uno schiaffo ad uno studente, colpevole di essersi rifiutato di mettere la mascherina nonostante quanto previsto dal protocollo. È successo all’istituto artistico di Teggiano, in provincia di Salerno.

Il video, ripreso dagli studenti, sta facendo il giro del web; qui si vede l’insegnante che dopo aver pronunciato chiaramente le parole “sbagli tu, sbaglio pure io” ha tirato uno schiaffo allo studente, appena quindicenne.

La domanda che molti si fanno è: cosa rischia adesso il professore? Sul tema si è già espressa la Corte di Cassazione in più di un occasione, secondo cui gli insegnanti che danno uno schiaffo all’alunno, o comunque infliggono punizioni corporali stanno commettendo un reato.

Lo stesso, quindi, vale per l’insegnante ripreso dal video, il quale dovrà rispondere molto probabilmente per il reato di abuso dei mezzi di correzione, punibile penalmente.

Cosa rischia un insegnante che dà uno schiaffo ad uno studente?

Non è la prima volta che un insegnante dà uno schiaffo ad un alunno. Ad esempio, con la sentenza 31642 del 21 luglio 2016, quinta sezione penale, la Corte di Cassazione ha condannato una maestra per aver tirato i capelli e schiaffeggiato uno studente. Questa è stata ritenuta colpevole per i reati di “lesioni personali” - visti i danni subiti dallo studente - e di “abuso dei mezzi di correzione in danno del minore”.

Stesso trattamento per un insegnante dell’istituto Ferraris di Verona, condannata a 10 giorni di carcere e 600 euro di risarcimento per aver dato uno schiaffo ad uno studente.

Gli insegnanti puniti sono stati riconosciuti come colpevoli per il reato descritto dall’articolo 571 del Codice Penale, il quale stabilisce che debba essere perseguito:

chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte.

Chi si rende colpevole di un tale atteggiamento rischia la reclusione fino a 6 mesi. Sta al giudice, ovviamente, valutare la gravità dell’accaduto e attribuire la pena.

Inoltre, la legge stabilisce che se da tale abuso di mezzi di correzione ne deriva una lesione personale, scattano le pene previste dagli articoli 582 e 583 del Codice Penale, ridotte di un terzo. Ossia:

  • articolo 582: lesione personale, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni;
  • articolo 583: grave lesione personale, punita con reclusione da tre a sette anni.

Qualora dallo schiaffo ne derivi una lesione certificata, quindi, si dovrà rispondere anche del reato di lesione personale (con la pena che però sarà ridotta di un terzo) e bisognerà farsi carico del risarcimento.

E non è tutto, in quanto il docente sarebbe anche sottoposto al provvedimento disciplinare, con il rischio di una sospensione dell’incarico come pure di un vero e proprio licenziamento.

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