Ritardo nella presa di servizio: gravissimo il procedimento disciplinare

Vittorio Proietti

31 Maggio 2017 - 18:30

Il ritardo nella presa di servizio può essere punito gravemente: il comandante del corpo può accusare il dipendente di allontanamento, abbandono e diserzione. Ecco una breve guida ai reati militari.

Ritardo nella presa di servizio: gravissimo il procedimento disciplinare

L’allontanamento ingiustificato nelle Forze Armate può portare alla condanna del militare assente, poiché un ritardo nella presa di servizio non è concesso. In casi estremi possono esservi conseguenze penali e disciplinari molto gravi, anche l’accusa di diserzione.

Allontanarsi dal servizio configura un vero e proprio reato, disciplinato dall’Art. 147 del Codice Penale Militare, cui è affidata una pena non proprio innocua. I doveri verso il corpo e verso il servizio devono essere rispettati con rigore, altrimenti viene meno l’impianto disciplinare di tutte le Forze Armate.

In riferimento all’allontanamento per ingiustificato motivo, spetta al comandante del corpo decretare la pena e avviare il procedimento disciplinare per l’assenza, considerando che se il dipendente delle Forze Armate continua a non presenziare, può essere accusato di diserzione.

Vediamo cosa prevede il diritto militare sull’allontanamento ingiustificato e cosa prevede il Codice Penale Militare sul reato di diserzione.

Allontanamento ingiustificato e abbandono del servizio: differenze sostanziali

In caso di allontanamento ingiustificato di un dipendente delle Forze Armate il diritto militare prevede che verso l’assente si possa avviare un procedimento penale, a patto che il comandante del corpo voglia punire il militare.

L’allontanamento ingiustificato viene considerato tale a partire dal giorno deputato alla presa di servizio e prevede un massimo di 5 giorni per passare al più grave reato di diserzione. Il Codice Penale Militare punisce all’Art. 147 l’omessa presentazione in servizio, assegnando la reclusione fino a 6 mesi.

La pena per l’allontanamento ingiustificato dal posto di servizio riguarda anche il personale volontario delle Forze Armate, in quanto la mancata presenza nello svolgimento del servizio ha pari gravità per tutte le tipologie di servitore dello Stato.

All’Art.118 e seguenti è invece disciplinato l’abbandono, quindi il momento precedente alla mancata presenza a servizio. Qualora il dipendente delle Forze Armate abbandoni il posto di guardia è punito con la reclusione fino a 3 anni, con aggravanti se alla guida di veicoli o se l’allontanamento ingiustificato avviene in situazione di pericolo.

Più attenuata è invece la pena in caso di abbandono di consegna, in quanto il comandante potrà avviare il procedimento assegnando un massimo di 1 anno di reclusione. Nel caso in cui il colpevole di allontanamento sia il comandante stesso, la pena aumenta a seconda della gravità delle conseguenze.

Il reato di diserzione a seguito di allontanamento

Malgrado possa sembrare anacronistico, un militare accusato di allontanamento ingiustificato può essere accusato di diserzione nel caso in cui la sua assenza superi i 5 giorni dalla data di rientro prevista. Il reato prevede la reclusione militare da 6 mesi a 2 anni.

Il reato di diserzione disciplinato all’Art. 148 e successivo, tuttavia, può configurarsi anche in altri casi, ad esempio se un dipendente delle Forze Armate abbandona il servizio facendosi sostituire senza autorizzazione, oppure se non figura presente al momento della partenza del veicolo cui è assegnato.

Nel caso dei corpi che vedono i propri militari imbarcati su una nave o un aereo, la diserzione può configurarsi anche nel prendere servizio in una nave estera o comunque nelle Forze Armate straniere. La pena in questi casi può arrivare fino ai 7 anni, in quanto reato molto grave per un servitore dello Stato.

Per un approfondimento si veda anche questo articolo sul reato di ingiuria da superiore.

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# Reato

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