Ritenuta d’acconto, ecco per quali provvigioni diventa obbligatoria

Patrizia Del Pidio

22/03/2024

Abrogazione dell’esonero della ritenuta d’acconto per agenti e mediatori di assicurazioni. Ecco cosa cambia dal 1° aprile 2024.

Ritenuta d’acconto, ecco per quali provvigioni diventa obbligatoria

A partire dal 1° aprile 2024 vige l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte a mediatori e agenti di assicurazione. La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 7/E del 21 aprile 2024 fornisce chiarimenti e istruzioni in merito.

L’articolo 1, comma 89 della Legge di Bilancio 2024 ha apportato significative modifiche al comma 5 dell’articolo 25/bis del Dpr n.600 del 1973. Viene abrogata, infatti, la parte del comma 5 che si riferisce all’esonero dall’applicazione di ritenuta di acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazioni.

Ritenuta d’acconto obbligatoria

La modifica prevede, quindi, che la ritenuta d’acconto sia applicata per le provvigioni percepire da:

  • agenti di assicurazioni per prestazioni fatte direttamente all’imprese di assicurazione;
  • mediatori per i rapporti con imprese di assicurazione e con gli agenti generali di imprese di assicurazioni.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare precisa anche che tutte le novità entrano in vigore, fermo restando quanto previsto dalla circolare del ministero delle Finanze 24 del 1983 per quel che riguarda le indicazioni

L’Agenzia, sempre nel documento, ritiene superate tutte le indicazioni contenute nella risoluzione 7 del 2013, considerando assoggettate all’obbligo di ritenuta anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti alle sezioni del Registro Unico degli intermediari:

  • D (banche, Sim, intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario, Istituti di pagamento ex art. 114 septies del Testo Unico bancario e Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta);
  • E (li addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B, D, F, o nell’Elenco annesso, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 5, del Codice, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi);
  • F (gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione).

Quando parte la modifica?

In base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, la nuova previsione entra in vigore dal 1° aprile 2024. La ritenuta, quindi, va operata solo sui pagamenti effettuati a decorrere da questa data.

Nel caso, invece, che l’agente o il mediatore trattenga la cifra direttamente dalle somme riscosse, sono tenuti riversare tali somme ai committenti che provvederanno a versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo.

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