Ritenute appalti 2020, primi chiarimenti delle Entrate su nuovi obblighi e adempimenti

Rosaria Imparato

12/02/2020

Ritenute appalti 2020, arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. La circolare n. 1 del 12 febbraio analizza i nuovi obblighi e adempimenti introdotti dal Decreto Fiscale.

Ritenute appalti 2020, primi chiarimenti delle Entrate su nuovi obblighi e adempimenti

Ritenute appalti 2020, arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito ai nuovi obblighi e adempimenti introdotti dal Decreto Fiscale.

I chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria sono contenuti nelle 35 pagine della circolare numero 1/E del 12 febbraio 2020.

Il nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dal decreto 124/2019, introduce nuovi obblighi ed adempimenti per committenti ed imprese nel caso di appalti e subappalti.

Tra questi, a partire dalle ritenute di competenza del mese di gennaio 2020, stabilisce che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione, in riferimento a tutti i casi di affidamento del compimento di un’opera o di un servizio di importo superiore a 200.000 euro all’anno.

La circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate specifica che lo scopo dell’articolo 17-bis è creare una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo una serie di nuovi obblighi e adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e tutti gli altri soggetti che abbiano rapporti negoziali.

Ritenute appalti 2020, circolare n. 1/E Agenzia delle Entrate: nuovi obblighi e adempimenti dal 1° gennaio

I primi chiarimenti ufficiali in ambito di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti arrivano con la circolare numero 1/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 12 febbraio.

L’articolo 17-bis introdotto dal Decreto Fiscale intende contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Le novità introdotte dal decreto 124/2019 si applicano a partire dalle ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020, i cui versamenti dovranno essere eseguiti entro il mese di febbraio 2020.

Da febbraio 2020 dunque partono i nuovi obblighi e adempimenti previsti dalla normativa.

Circolare AdE n. 1/E del 12/2/20
Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - primi chiarimenti

Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate a rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

Le imprese hanno 5 giorni lavorativi di tempo per consegnare al committente tale documento, che sarà corredato anche da un elenco con i nominativi di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente, con:

  • codice fiscale;
  • dettaglio ore di lavoro;
  • ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente;
  • dettaglio ritenute fiscali eseguite nei confronti di ogni lavoratore che ha partecipato alla realizzazione dell’opera/servizio richiesto dal committente.

Ritenute appalti 2020, compensazione per imprese solo se sostituti d’imposta

Tra gli obblighi scaturiti dall’articolo 17-bis per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici, c’è il versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.

In merito però la circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti per i sostituti d’imposta.

Per loro infatti c’è un’eccezione, poiché possono utilizzare i crediti maturati esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai soli fini del pagamento delle ritenute operate a carico dei percipienti.

Si tratta, ad esempio, dei crediti che i sostituti d’imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, come i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute.

Tali crediti sono utilizzabili dai sostituti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nei limiti delle ritenute da versare.

Dunque, il divieto di compensazione non viene applicato per i crediti maturati dall’impresa in quanto sostituto d’imposta.

Per questo motivo per il sostituto d’imposta è possibile recuperare le somme erogate come bonus Renzi, o il credito per le famiglie numerose.

I codici tributo per i crediti recuperabili in compensazione dal sostituto d’imposta si trovano nella circolare in commento.

Invece, i crediti tributari (IVA, imposte dirette), i crediti derivanti da agevolazioni e quelli maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori non possono in nessun caso essere utilizzati per il pagamento delle ritenute di cui all’articolo 17-bis comma 1.

Ritenute appalti 2020, a chi si applicano le novità del Decreto Fiscale?

Così come chiarito nella circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate, le novità su appalti e ritenute contenute nell’articolo 17-bis introdotto dal decreto 124/2019 devono essere applicate dai seguenti soggetti:

  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR, residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR o imprese agricole;
  • persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • curatore fallimentare e commissario liquidatore;
  • condominio.

L’ambizioso obiettivo è contrastare l’evasione fiscale, messa in atto soprattutto dagli appaltatori nei settori della logistica, dei servizi alle imprese, nel settore alimentare e della meccanica.

Tutti questi settori hanno in comune un alto uso di manodopera, con la conseguente presenza di debiti nei confronti dell’INPS causati dalle retribuzioni corrisposte.

Nello specifico, è stato riscontrato che i soggetti che forniscono prevalentemente manodopera tramite appalto di servizi sono società a responsabilità limitata e soprattutto cooperative.

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