Presentato con procedura d’urgenza un ddl correttivo della Riforma Cartabia sulla procedibilità d’ufficio e l’arresto obbligatorio in flagranza. Come sarà rivisto l’obbligo della querela di parte?
Dopo l’allarme lanciato da molte procure e magistrati antimafia sul rischio scarcerazioni e impunità per una serie di reati divenuti, o che erano già perseguibili a querela, il Governo è corso ai ripari con un disegno di legge presentato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e approvato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana.
Il disegno di legge, che va a modificare la riforma penale Cartabia, contempla la procedibilità d’ufficio per tutti i reati per i quali sia contestata l’aggravante del “metodo mafioso” o della finalità di terrorismo o di eversione.
Inoltre, la procedibilità d’ufficio è prevista anche per il reato di lesione personale, quando sia posto in essere da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, fino ai tre anni successivi al termine della misura medesima.
La norma prevede altresì che l’arresto in flagranza previsto come obbligatorio debba essere eseguito anche in mancanza della querela, quando la persona offesa non è presente o prontamente rintracciabile.
Il testo interviene non solo sulla riforma Cartabia ma su tutte le norme precedenti che nel tempo hanno reso perseguibili soltanto a richiesta della vittima alcuni reati, pur in presenza dell’aggravante mafiosa e terroristica.
Reati perseguibili d’ufficio: cosa è cambiato con la Riforma Cartabia
Il ministero di Via Arenula sta mettendo in atto interventi urgenti per affrontare le criticità emerse con l’applicazione della recente riforma della giustizia, che ricordiamo essere una delle condizioni vincolanti poste dall’Unione europea per attuare il Pnrr e garantire al nostro Paese le risorse indispensabili per la ripartenza.
Nel dettaglio, il disegno di legge presentato lo scorso 19 gennaio al Consiglio dei Ministri da Nordio, contiene interventi correttivi alla riforma del processo penale Cartabia, e, in particolare, su una delle questioni su cui, dopo l’entrata in vigore avvenuta lo scorso 30 dicembre, erano emerse maggiori criticità: i reati procedibili solo a querela di parte, tra cui anche le lesioni con l’aggravante della mafia.
D’altra parte, l’esigenza di intervenire si era posta in particolare nell’ambito di un procedimento in corso a Palermo, dove la procura ha chiesto e ottenuto l’inefficacia della misura cautelare disposta per lesioni aggravate a tre mafiosi proprio per la mancanza di querela. La richiesta dei pm è stato un effetto della riforma: per i reati come le lesioni, anche se aggravate dal metodo mafioso, la legge oggi prevede la querela di parte, in assenza della quale non si può agire per quel reato.
Anche se nessuno dei tre è stato poi scarcerato, essendo detenuti per altri reati, la vicenda ha posto l’attenzione da parte dei pubblici ministeri e dell’Associazione nazionale magistrati che hanno sollecitato un ripensamento, in tempi rapidi, delle scelte del legislatore.
Reati di mafia e terrorismo saranno perseguibili d’ufficio
Secondo le intenzioni del Guardasigilli diventeranno procedibili d’ufficio tutti i reati per i quali è contestata l’aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo o eversione.
Stessa cosa vale per il reato di lesione personale, quando a commetterlo è una persona sottoposta a una misura di prevenzione personale, ad esempio la sorveglianza speciale, fino ai tre anni successivi al termine del provvedimento.
Per quanto riguarda mafia e terrorismo, con la procedibilità d’ufficio per tutti i reati in cui ricorre questa aggravante, si intende tutelare la libertà di determinazione della vittima, che per paura potrebbe rinunciare a denunciare i responsabili del reato.
Il disegno di legge prevede, inoltre, che l’arresto in flagranza previsto come obbligatorio debba essere eseguito anche in mancanza della querela, nelle ipotesi ove la persona offesa non sia presente o prontamente rintracciabile. Naturalmente l’arresto decadrà dopo 48 ore, se non si è acquisita la querela.
leggi anche
La differenza tra denuncia, querela ed esposto
La procedibilità d’ufficio per alcuni reati
Fra le principali novità introdotte dal D.Lgs. 150/2022, attuativo della Riforma Cartabia per il processo penale, di cui sopra abbiamo parlato ed entrato in vigore lo scorso 30 dicembre 2022, vi sono le norme che riguardano la procedibilità d’ufficio per determinati reati.
Il decreto stabilisce che, senza una specifica iniziativa da parte delle vittime non vi saranno procedimenti per i seguenti reati:
- furto
- furto aggravato;
- truffa;
- frode informatica;
- appropriazione indebita;
- violazione di domicilio;
- lesioni lievi;
- lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime;
- lesioni personali dolose;
- molestie;
- violenza privata;
- danneggiamento;
- sequestro di persona non aggravato.
Questo significa che le indagini penali scatteranno solo se i pm riceveranno querele di parte. In altre parole, per reati che fino allo scorso mese provocavano d’ufficio l’apertura di un fascicolo da parte delle procure, ora dovrà essere depositata una specifica denuncia
Per i reati considerati più «tenui» (minimo due anni di pena) si potrà comunque procedere all’archiviazione (esclusa con violenza sulle donne, traffico di stupefacenti o reati contro la Pubblica amministrazione).
leggi anche
Niente indagini per truffa, furti e molestie: perché dal 30 dicembre conviene sempre querelare
Estensione dei casi di procedibilità a querela
Il provvedimento attuativo della Riforma Cartabia prevede la perseguibilità a querela di parte dei reati contro la persona e contro il patrimonio da individuarsi tra quelli puniti con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio per i casi nei quali la persona offesa sia incapace per età o per infermità. Per effetto di questa disposizione numerosi reati procedibili d’ufficio sono diventati a querela di parte.
Cosa è cambiato esattamente per i suddetti reati? Analizzandone alcuni nello specifico osserviamo che per le lesioni personali stradali gravi o gravissime (articolo 589 bis c.p.) è stata introdotta la procedibilità a querela nei casi che rientrano nel primo comma, se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti elencate.
Il reato di lesioni personali (articolo 582 co. 1, c.p), è divenuto procedibile a querela di parte, ma al contempo restando procedibile d’ufficio (ai sensi del nuovo comma 2) ove ricorrano talune delle circostanze aggravanti (ex articoli 61 numero 11 octies, 583, 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, nonché nel secondo comma dell’articolo 577). Si procederà d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace per età o infermità. Il reato di lesioni é quindi divenuto procedibile a querela in ipotesi di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a 40 giorni.
Querela di parte anche per il reato di sequestro di persona di cui al comma 1 dell’art. 605 c.p. in virtù del limite edittale detentivo di sei mesi. Pena prevista quando la limitazione della libertà della persona si realizza in tempi molto brevi.
La violenza privata è un altro reato procedibile a querela di parte, se la vittima non è un soggetto incapace o se non ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 339 c.p.
Seguono poi, con le dovute precisazioni contenute nel decreto, i reati di minaccia (art. 612 c.p.) violazione di domicilio (art. 614 c.p), furto (art. 624 c.p.) furti minori (art. 626 c.p), turbativa violenta del possesso di cose immobili (art. 634 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), truffa (art. 640 c.p), frode informatica (art. 640 ter c.p).
La disciplina transitoria per i procedimenti pendenti
La riforma Cartabia ha dovuto necessariamente prevedere una disciplina transitoria altrimenti tutti i procedimenti pendenti sarebbero stati archiviati per mancanza di valida querela.
Il criterio seguito per determinare la decorrenza del termine per proporre la querela per i reati procedibili d’ufficio è la pendenza o meno del processo penale:
- se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della riforma e il procedimento penale ancora non pende, allora il termine di decorrenza per proporre la querela coincide con l’entrata in vigore della disposizione normativa;
- se invece il procedimento penale è già incardinato, allora è il Pm a dover informare la persona offesa della possibilità di esercitare il diritto di querelare il soggetto agente del reato, con la precisazione che in questo caso, il termine di proposizione decorre dalla data in cui il soggetto interessato viene avvisato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA