Rottamazione cartelle Equitalia in scadenza: è ammessa l’adesione parziale? Ecco tutte le istruzioni e la normativa di riferimento.
Mancano ormai pochissimi giorni alla scadenza per la presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle Equitalia: il prossimo 31 marzo 2017 è il termine previsto dal D.L. 193/2016. Tuttavia, com’è noto, appare ormai solo da ufficializzare la proroga al prossimo 21 aprile 2017.
La rottamazione delle cartelle Equitalia consiste nella possibilità di aderire al condono varato lo scorso anno dal Governo, ottenendo sconti pressocché totali sulle pesanti sanzioni previste in situazioni ordinarie.
Entro lo scorso 28 febbraio Equitalia avrebbe dovuto ai contribuenti un’importante informativa per comunicare l’iscrizione a ruolo eventualmente avvenuta entro lo scorso 31 dicembre 2016. Entro il 31 marzo 2017, invece, i contribuenti avranno la possibilità di invare la domanda di adesione agevolata DA1.
In questo intervento analizziamo il caso del contribuente che vuole aderire parzialmente alla rottamazione, ovvero di quel contribuente che ha più debiti con lo Stato ma vuole “rottamarne” solo una parte: può farlo?
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In quante rate si può pagare la rottamazione delle cartelle Equitalia?
Rottamazione parziale cartelle Equitalia: è possibile?
La definizione agevolata delle cartelle esattoriali Equitalia, comunemente nota come rottamazione dei ruoli è ammessa anche per i contribuenti che stanno già facendo fronte al debito originario mediante apposita dilazione di pagamento.
Nel caso in cui lo stesso piano di dilazione fosse già attivo alla data del 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.L. 193/2016, è necessario che entro il 31 marzo 2017 risulti saldato l’importo delle rate scadenti nell’ultimo trimestre dello scorso anno ovvero nel periodo ottobre-dicembre 2016.
Qualora il contribuente effettui i pagamenti di ottobre, novembre e dicembre, tali versamenti saranno computati alle eventuali rate scadute partendo dalla più remota; Equitalia ha chiarito che la condizione dell’avvenuto pagamento delle rate relative al trimestre ottobre-dicembre 2016 sembra potersi ritenere verificata anche in caso di pagamento effettuato entro il 31 marzo 2017, purché comprensivo degli interessi di mora sulle rate scadute.
Detto questo, accade in molti casi che il contribuente voglia aderire parzialmente alla rottamazione delle cartelle Equitalia: può farlo? Assolutamente si.
Adesione parziale rottamazione cartelle Equitalia: è possibile rottamare solo alcuni debiti?
Una delle domande più ricorrenti in materia di rottamazione delle cartelle Equitalia è quella relativa alla rottamazione parziale, è ammissibile o no?
In altre parole, è possibile utilizzare il condono in oggetto solo per alcuni debiti?
La rottamazione parziale delle cartelle di pagamento Equitalia è prevista dall’art. 6 (D.L. 193/2016) che all’ultimo comma prevede espressamente che “la definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato all’Agente della riscossione”.
In particolare, in ordine agli importi da pagare su una cartella esattoriale Equitalia, il contribuente può accedere alla rottamazione parziale, decidendo di aderire a:
- solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle;
- solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle.
In questi due casi, al momento della compilazione del modello DA1 occorre prestare particolare attenzione alla compilazione del prospetto a pagina 2 dello stesso modello; questa parte del prospetto deve essere compilata nel solo caso in cui si intenda aderire alla definizione agevolata per alcuni dei debiti contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto di pagina.
In merito al ricalcolo del piano originario per i contribuenti che già avevano debiti in corso, le regole di cui al DL 193/2016 prevedono che in presenza di dilazioni in corso, fermo restando il pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2016, presentando l’istanza di definzione agevolata lo stesso piano di dilazione viene immediatamente sospeso.
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