Arriva il riordino delle sanzioni tributarie, professionisti e contribuenti tirano un sospiro di sollievo, cancellati 23 atti normativi con un colpo di spugna. Ecco cosa cambia.
Arriva il riordino delle sanzioni tributarie con un sospiro di sollievo per i professionisti e per i contribuenti che possono in questo modo avere maggiori certezze. Ecco le novità previste dal Testo Unico presentato.
In Italia la sovrapposizione di norme nelle stesse materie è un problema “rituale”, il riordino delle materie avviene raramente e nella maggior parte con la formula del Testo Unico, questo è ciò che sta succedendo con le sanzioni tributarie. È stato approvato in via preliminare il Testo Unico sulle sanzioni tributarie, presentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che riordina ben 23 atti, tra decreti e leggi.
Ecco le principali novità previste dal riordino delle sanzioni tributarie.
Riordino sanzioni tributarie: principi generali e proporzionalità
Il Testo Unico sulle sanzioni tributarie si inserisce nel progetto di riforma fiscale prevista dalla legge di delega alla riforma fiscale 11 del 2023.
Il progetto è successivo rispetto al decreto legislativo 87 del 2024, decreto Sanzioni, che ha rimodulato le sanzioni tributarie, ma ingloba proprio tale decreto che ha messo su carta il principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie, anch’esso previsto nella legge di delega alla riforma fiscale. Il decreto Sanzioni è stato pubblicato in Gazzetta il 29 giugno 2024, ma molte misure entrano in vigore dal 1° settembre.
Oltre le novità del decreto Sanzioni, il nuovo Testo Unico con il riordino delle sanzioni non ha novità sostanziali, infatti, ha una formula meramente riepilogativa: riordina la materia.
Il Testo Unico contiene 102 articoli divisi in 8 Titoli e riunisce in sé ben 23 testi normativi.
Il Titolo 1 contiene le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie ed è composto da 26 articoli. Proprio in questa sezione trova spazio il Decreto Sanzioni.
All’interno del Titolo alcuni articoli sono fondamentali. L’articolo 2 introduce il principio di proporzionalità ed offensività. Di particolare interesse anche l’articolo 5 del decreto che prevede la non punibilità del contribuente che in seguito all’emanazione di circolari, interpelli o altri atti chiarificatori dell’Agenzia delle entrate, si accorge di avere commesso degli errori e li corregge.
L’articolo 7 introduce un aumento di pena in caso di recidiva, la recidiva ha comunque un termine temporale, infatti, l’aumento è previsto nel caso in cui il contribuente commetta la stessa violazione entro 3 anni dal passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna per una violazione della stessa indole.
L’articolo 14, sempre nel Titolo 1 si occupa del ravvedimento operoso, in questo caso la principale novità è il cumulo giuridico che consente, a fronte di più violazioni, di scontare una sanzione unica.
Riordino sanzioni con disciplina rapporti processo tributario e penale sugli stessi fatti
I Titoli successivi sono “settoriali” nel senso che si occupano di sanzioni specifiche per diversi tributi, ad esempio riscossione, di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni e di altri tributi erariali minori.
L’articolo 84 sottolinea la differenza tra i crediti non spettanti e i crediti inesistenti per le compensazioni fiscali. Anche questa materia è stata disciplinata con il decreto Sanzioni e quindi si tratta di un riordino.
Il Titolo 7 si occupa del riordino delle misure previste per i reati tributari andando quindi a eliminare confusione e sovrapposizione tra norme inerenti il processo penale e quelle riguardanti il processo tributario.
Ad esempio, l’articolo 87 fissa un importante principio, cioè eventuali sentenze definitive emesse in ambito tributario e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, possono essere acquisiti nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto gli stessi fatti.
Ne deriva che una sentenza che riconosce le ragioni del contribuente in ambito tributario può essere acquisita all’interno di un procedimento penale che ha ad oggetto gli stessi fatti.
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