Imposta ipotecaria, cos’è, calcolo e come si paga

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11 Dicembre 2024 - 18:13

L’imposta ipotecaria va corrisposta quando si trasferisce la proprietà di un immobile, o anche quando vi si costituisce un’ipoteca. Ecco calcolo e pagamento.

Imposta ipotecaria, cos’è, calcolo e come si paga

L’imposta ipotecaria è un elemento cruciale nel panorama fiscale italiano, soprattutto quando si parla di atti legati a beni immobili. Tale imposta, spesso confusa con l’imposta catastale, ha specifiche applicazioni e una normativa di riferimento ben delineata.

Ecco tutto quello che c’è da sapere se hai appena acquistato un immobile, oppure se stai per entrarne in possesso grazie alla donazione da parte di un familiare.

Cos’è l’imposta ipotecaria e normativa di riferimento

L’imposta ipotecaria è un tributo indiretto previsto dal sistema fiscale italiano per gli atti che comportano una trascrizione, iscrizione o annotazione nei registri immobiliari. Il suo scopo è garantire la pubblicità e la certezza legale delle operazioni sugli immobili. La normativa di riferimento principale è il Decreto Legislativo n. 347 del 31 ottobre 1990, che disciplina le tasse ipotecarie e catastali.

Questa imposta viene applicata in vari contesti, tra cui:

  • trascrizioni di atti di compravendita;
  • iscrizioni di ipoteche;
  • annotazioni relative a modifiche di diritti reali sugli immobili.

Semplificando, l’imposta ipotecaria - così come si può facilmente dedurre dal nome - è, quindi, l’imposta che va pagata ogni volta che si costituisce un’ipoteca su un immobile, ma non solo. Essa, infatti, è strettamente legata con quella catastale, dal momento che va pagata anche quando la proprietà di un immobile viene trasferita - sia in maniera gratuita che a pagamento - oppure quando su di esso si costituisce un diritto, come quello reale di abitazione.

Ci sono dei casi, però, in cui il pagamento dell’imposta ipotecaria non è necessario, come vedremo più avanti.

La differenza tra imposta ipotecaria e imposta catastale

L’imposta ipotecaria e l’imposta catastale sono spesso confuse, ma svolgono funzioni diverse e si applicano in momenti differenti.

L’imposta ipotecaria è legata alla pubblicità degli atti sugli immobili. Ogni volta che un atto comporta un cambiamento nei diritti reali, come una compravendita o la costituzione di un’ipoteca, è necessario registrarlo presso i registri immobiliari. Questa trascrizione garantisce la certezza giuridica delle operazioni.

L’imposta catastale, invece, è legata all’aggiornamento del catasto, il registro che contiene le informazioni sui beni immobili, come la rendita catastale, la categoria e la destinazione d’uso.

Inoltre, l’imposta ipotecaria è spesso determinata, come scopriremo, come importo fisso (ad esempio, 200 euro) o in percentuale sul valore dell’immobile o del mutuo ipotecario. A differenza dell’imposta catastale che è generalmente un importo fisso, spesso pari a 50 euro per ogni variazione.

Imposta ipotecaria: quando si paga e quando no

Come accennato, l’imposta ipotecaria va corrisposta quando si ricorre ad alcune formalità come la trascrizione o l’annotazione ai pubblici registri immobiliari. Va pagata, ad esempio, quando si acquista un immobile, oppure quando si è beneficiari di una donazione di una casa.

Come intuibile dal nome va pagata anche quando si costituisce un’ipoteca su un immobile, ad esempio quando si chiede un mutuo ad una banca. Infine, l’imposta ipotecaria - così come quella catastale - è dovuta nei casi in cui si costituisce un diritto su un immobile, come l’usufrutto.

Ci sono delle eccezioni. Infatti l’imposta ipotecaria non si paga quando uno dei suddetti eventi si verificano per interesse dello Stato, oppure quando un immobile viene donato a:

  • una Regione;
  • una Provincia;
  • un Comune;
  • un ente pubblico;
  • una fondazione riconosciuta legalmente;
  • una Onlus.

Le stesse eccezioni valgono anche per l’imposta catastale e per quella di donazione.

Calcolo dell’imposta ipotecaria

Le aliquote e le modalità di applicazione variano in base alla natura dell’atto. Ad esempio, per gli atti di compravendita immobiliare, l’imposta ipotecaria è generalmente fissata a un importo fisso o calcolata in percentuale sul valore dell’immobile. La normativa è stata aggiornata nel tempo per adeguarsi ai mutamenti del mercato immobiliare e alle esigenze di semplificazione amministrativa.

L’aliquota dell’imposta ipotecaria è stabilita nella misura fissa di 50€, ma solo per i trasferimenti di immobili che sono soggetti all’imposta di registro proporzionale con le nuove aliquote del 2%, 9% e 12%.

Ciò significa che l’imposta ipotecaria è pari a 50€ per l’acquisto di immobili non di lusso - ad esclusione quindi di quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - da un soggetto privato, sia che si tratti di prima, seconda o terza casa.

Quando l’acquisto della prima casa avviene da un’impresa - e quindi si può beneficiare dell’IVA al 4% - l’importo dell’imposta è di 200€.

Lo stesso vale quando il trasferimento di proprietà avviene per donazione e successione, ma solo qualora il beneficiario abbia i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Per tutti gli altri casi, invece, l’imposta ipotecaria è pari al 2% del valore dell’immobile.

Come si paga?

Quando si acquista una casa o si riceve un immobile tramite donazione non ci si deve preoccupare di pagare personalmente l’imposta ipotecaria; infatti, per gli atti che prevedono il ricorso ai pubblici registri immobiliari è necessario farsi assistere da un notaio.

Sarà lui a pagare tutte le imposte previste - compresa quella ipotecaria - addebitando l’importo dovuto sulla sua parcella. A te, quindi, basterà pagare il notaio: sarà lui a pensare al resto.

Ti interesserà sapere comunque che il versamento dell’imposta ipotecaria avviene per mezzo del modello F23 - indicando il codice tributo 649T - oppure il modello F24.

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