Proroga ufficiale contributi INPS artigiani e commercianti: la rata in scadenza il 17 maggio 2021 slitta al 20 agosto. La notizia arriva dall’INPS, con il messaggio n. 1911 appena pubblicato.
Proroga ufficiale dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti: la scadenza del 17 maggio 2021 slitta al 20 agosto.
A dare notizia del rinvio è l’INPS, con il messaggio n. 1911 pubblicato oggi 13 maggio 2021. È l’esonero dei contributi a portare alla proroga dei versamenti dovuti dai lavoratori autonomi, tenuto conto dell’iter attuativo ancora in corso.
Il decreto del Ministero del Lavoro e del MEF chiamato a definire tempi e modalità di accesso all’esonero dei contributi dovuti da autonomi e professionisti è in evidente ritardo. I lunghi tempi d’adozione hanno reso necessario prorogare la scadenza del 17 maggio 2021, che si allinea ora al termine per fare domanda di accesso all’esonero.
Proroga contributi INPS artigiani e commercianti: slitta al 20 agosto la rata del 17 maggio 2021
Il messaggio INPS n. 1911 del 13 maggio 2021 ufficializza la proroga della scadenza per pagare la prima rata dei contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti, annunciata in televisione dal Ministro Orlando nella serata del 12 maggio.
Dopo il nullaosta espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della pubblicazione del decreto sull’esonero contributivo e alla luce dell’imminente scadenza per il versamento fissata al 17 maggio 2021, viene disposto il rinvio ufficiale della prima rata dei contributi richiesti per l’anno in corso al 20 agosto 2021, stesso termine per il pagamento della seconda rata.
Rata contributi INPS artigiani e commercianti | Scadenza |
---|---|
I rata | 17 maggio 2021, prorogata al 20 agosto |
II rata | 20 agosto 2021 |
III rata | 16 novembre 2021 |
IV rata | 16 febbraio 2022 |
Più tempo per artigiani e commercianti, per i quali si allineano i termini di versamento con la data entro la quale fare domanda di accesso all’esonero contributivo 2021.
La data fissata dal decreto interministeriale firmato il 7 maggio 2021 è il 31 luglio: è questo il termine entro il quale i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti d’accesso potranno fare domanda per l’esonero contributivo.
L’esonero contributivo sarà parziale e riconosciuto entro l’importo massimo di 3.000 euro, somma che verrà in ogni caso riparametrata in relazione al numero di domande pervenute e nel rispetto del plafond di spesa: dei 2,5 miliardi complessivamente disponibili, 1,5 saranno destinati agli iscritti INPS.
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L’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è riconosciuto ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome.
Potranno presentare domanda i titolari di partita IVA in possesso dei seguenti requisiti:
- reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF relativo al 2019 non superiore a 50.000 euro;
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.
I requisiti relativi al calo di fatturato e, parimenti, la verifica circa il reddito prodotto nel 2019, non si applicano ai soggetti titolari di partita IVA che hanno avviato nel 2020 l’attività che comporta l’obbligo di iscrizione alle gestioni INPS di cui sopra o a casse private.
Secondo quanto previsto dal testo del decreto del 7 maggio 2021, il titolare di partita IVA dovrà rispettare i seguenti ulteriori requisiti:
- non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato;
- non deve essere titolare di pensione diretta (fatta esclusione dell’assegno ordinario di invalidità o altri emolumenti corrisposti in caso di invalidità).
Per quel che riguarda le scadenze per l’accesso all’esonero contributivo, la data prevista è duplice. Dovranno fare domanda entro il 31 luglio 2021 gli iscritti all’INPS ed entro il 31 ottobre 2021 gli iscritti alle Casse private di previdenza.
Per l’avvio della misura si attende ora la pubblicazione del testo del decreto e successivamente la predisposizione del canale telematico di invio delle istanze.
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