Scadenza acconto Ires 2019: entro il 2 dicembre sarà necessario versare la seconda o unica rata dell’imposta dovuta. Di seguito tutte le regole per il calcolo e per il versamento mediante modello F24.
Scadenza in arrivo per l’acconto Ires: il versamento della seconda o una rata dovrà essere effettuato entro il 2 dicembre 2019 utilizzando il modello F24.
Per le imposte sui redditi il 2019 è stato un anno ricco di novità e, dopo le numerose proroghe (tra cui quella solo annunciata del secondo acconto a marzo 2020), è bene riepilogare le regole da tenere a mente in sede di versamento.
Per l’Ires, così come per l’Irpef, l’Irap e le altre imposte collegate alla dichiarazione dei redditi, la scadenza da rispettare è fissata al 30 novembre di ciascun anno. Nel 2019, cadendo di sabato, il termine di versamento è rinviato al lunedì immediatamente successivo.
Prima di addentrarci nelle regole per il calcolo del secondo acconto Ires, ricordiamo che il Decreto Legge Fiscale n. 124/2019 ha introdotto una novità importante: le rate di acconto sono state fissate entrambe del 50%, rispetto al 40% al 60% previsto in precedenza.
La modifica interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, compresi i contribuenti che applicano il regime forfettario o dei minimi.
Per il periodo d’imposta in corso il Decreto Fiscale (DL 124/2019) ha previsto che i contribuenti che hanno già versato la prima rata del 40%, dovranno versare la seconda rata del 50% entro il 2 dicembre.
Chi invece non era tenuto a versare la prima rata dovrà effettuare un unico versamento del 90% sempre rispettando il termine del 2 dicembre 2019.
Scadenza acconto Ires 2019: quando si paga?
Il linea generale, l’Ires si paga seguendo le stesse regole di tutte le imposte emerse in sede di dichiarazione dei redditi:
- saldo dell’anno precedente più primo acconto per l’anno in corso entro il 30 giugno;
- secondo acconto per l’anno in corso entro il 30 novembre.
Per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
Analizziamo quindi nel dettaglio tutte le istruzioni, con le regole per il calcolo ed il codice tributo da indicare nel modello F24.
Scadenza acconto Ires 2019: calcolo e codice tributo F24
L’acconto Ires è fissato nella misura del 100%. Il versamento viene effettuato nelle seguenti modalità:
- unica rata, qualora l’importo della prima rata non superi 103 euro;
- due rate qualora l’importo della prima rata superi 103 euro. In questo caso le scadenze sono le seguenti:
- 1° luglio o 30 settembre per il 40% dell’acconto dovuto;
- 2 dicembre 2019 per il secondo acconto del restante 60%.
Come sopra anticipato, per il versamento dell’acconto Ires il DL Fiscale n. 124/2019, in riferimento ai soggetti ISA, ha rimodulato le quote di versamento, prevedendo che:
“per i soggetti di cui all’articolo 12- quinquies, [...], i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, [...] in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.”
Per il 2019, i contribuenti (esclusivamente i soggetti ISA, già beneficiari della proroga al 30 settembre) che hanno versato il primo acconto del 40% potranno versare il secondo acconto del 50% entro il 30 novembre, pagando il 90% dell’imposta dovuta.
Chi invece non era tenuto a versare la prima rata dovrà effettuare un unico versamento del 90% sempre rispettando il termine del 30 novembre 2019.
Per maggiori dettagli si invita a consultare la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Codici tributo Ires modello F24
Il pagamento Ires con modello F24 dovrà essere effettuato con i seguenti codici tributo da utilizzare a seconda dell’oggetto del pagamento:
Ires da pagare | Codice tributo da utilizzare nel modello F24 sezione Erario |
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IRES - acconto prima rata - art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03 - risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2001 |
IRES- acconto seconda rata o in unica soluzione-art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2002 |
IRES saldo- articolo 72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 | codice tributo 2003 |
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