Scontrino elettronico, i controlli della Guardia di Finanza: documento anche per i corrispettivi non riscossi

Rosaria Imparato

22/01/2021

Scontrino elettronico, la Guardia di Finanza controlla anche l’emissione del documento commerciale per i corrispettivi non riscossi. Vediamo in quali occasioni e le novità sulle sanzioni in Legge di Bilancio 2021.

Scontrino elettronico, i controlli della Guardia di Finanza: documento anche per i corrispettivi non riscossi

Scontrino elettronico e i nuovi controlli della Guardia di Finanza, che si adegua alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

I dettagli si trovano nella circolare delle Fiamme Gialle n. 2017 del 5 gennaio 2021: i controlli della Guardia di Finanza certificheranno l’esistenza del documento commerciale anche per i corrispettivi non ancora riscossi, a seconda cioè del pagamento avvenuto o meno da parte del cliente.

I controlli prevedono una procedura diversa in caso di cessione di beni o prestazione di servizi.

La circolare interna ricorda anche l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli scontrini dal 1° gennaio 2021 per tutti i commercianti a prescindere dal volume d’affari dichiarato.

Scontrino elettronico, i controlli della Guardia di Finanza: documento anche per i corrispettivi non riscossi

Tante le novità presenti in Legge di Bilancio 2021, e anche la Guardia di Finanza adegua i propri controlli sullo scontrino elettronico.

Cambiano gli adempimenti degli esercenti: la memorizzazione del documento commerciale e la successiva consegna al cliente -qualora venisse richiesto- devono essere effettuati non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

Ovvero, la consegna del documento commerciale al cliente va fatta all’atto della consegna del bene o della fine della prestazione, se anteriori al pagamento.

In caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso.

Al momento della ricezione del corrispettivo, l’esercente non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, perché a questo punto è già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA.

Il discorso è diverso nel caso di prestazione di servizi senza pagamento: l’esercente dovrà memorizzare l’operazione, emettere un documento commerciale che indichi il corrispettivo non riscosso e al momento del pagamento dovrà generare un nuovo documento commerciale, che richiami gli elementi identificativi di quello precedente.

L’esempio fatto dal Sole 24 Ore è il seguente, se un cliente concorda con un bar di pagare i caffè consumati una volta al mese, l’esercente a ogni consumazione dovrà rilasciare un documento commerciale indicando il corrispettivo non riscosso. Al momento del pagamento mensile emetterà un altro documento commerciale richiamando gli elementi identificativi di quello precedente.

Scontrino elettronico, i controlli della Guardia di Finanza e le novità della Legge di Bilancio 2021

I controlli della Guardia di Finanza dovranno verificare che gli esercenti rispettino quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021.

A partire dal 1° gennaio 2021, la manovra prevede una sanzione pari al 90% dell’imposta se i dati dello scontrino elettronico non vengono regolarmente memorizzati o trasmessi.

Con questa terminologia si includono tutte le ipotesi che si possono verificare, quindi omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione, tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata o tardiva memorizzazione, così come la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (“infedele”) sono quindi violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione anche se le due violazioni avvengono in due momenti diversi dell’adempimento.

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