Al coniuge che abbandona volontariamente il tetto coniugale viene sempre addebitata la separazione, anche quando non c’è prova di una relazione extraconiugale. Ultime dalla Cassazione.
Con una recente sentenza la Corte di cassazione ha stabilito un nuovo principio: l’abbandono del tetto coniugale è sempre causa di addebito della separazione/divorzio in quanto violazione di uno dei principi cardine del matrimonio, ovvero la coabitazione.
Questo significa che il coniuge che abbandona volontariamente e senza motivo la casa familiare non riceverà l’assegno di mantenimento dall’ex (qualora ne avesse avuto diritto) e perde anche i diritti successori maturati dopo il matrimonio.
Non solo, in alcuni casi chi ha abbandonato il tetto coniugale può essere condannato a risarcire i danni nei confronti dell’altro coniuge.
L’addebito in caso di abbandono della casa familiare può essere escluso soltanto se il coniuge prova che l’allontanamento non è stato volontario e ingiustificato ma provocato dall’ex o avvenuto in corso di una preesistente crisi di coppia.
Separazione con addebito per colpa per chi abbandona il tetto coniugale: cosa dice la Cassazione
Nella sentenza n. 12241 del 23 giugno 2020, i giudici della Cassazione hanno stabilito che quando uno dei coniugi abbandona il tetto coniugale (da intendersi come la casa in cui si svolge in via principale la vita del nucleo familiare) scatta automaticamente l’addebito della separazione a suo carico.
La Cassazione precisa anche che l’addebito della separazione per colpa c’è anche se non viene provata l’esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge che ha abbondato la casa familiare.
Invece non c’è addebito della separazione se l’abbandono del tetto coniugale è avvenuto nel pieno della crisi matrimoniale o è stato causato o favorito dall’altro coniuge.
Se ad abbandonare la casa è il coniuge economicamente più debole, costui perde il diritto all’assegno di mantenimento e tutti i diritti successori e in alcuni casi questa condotta può integrare un vero e proprio reato.
Ciò s verifica quando l’allontanamento dalla casa familiare avviene in maniera ingiustificata e volontaria e ha l’effetto di privare il coniuge e la prole dell’assistenza economica e morale di cui hanno bisogno. Questo comportamento viola l’articolo 570 del Codice penale e può costare la reclusione fino ad un anno.
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Cosa si intende per “tetto coniugale”?
La definizione di “tetto coniugale” è piuttosto ampia. Con questo termine va inteso sia il luogo di domicilio/residenza della famiglia (la casa familiare per intenderci), ma anche ogni altro luogo dove si concentra abitualmente la vita della coppia.
C’è abbandono del tetto di coniugale anche se a lasciare la casa è il coniuge non proprietario dell’immobile.
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